Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23238 del 15/11/2016
Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2415-2012 proposto da:
P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO
CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO GUIDONI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore giudiziale PI.Gi., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 16, presso lo studio
dell’avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7336/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata
il 3/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato STEFANIA CONTALDI, con delega dell’Avvocato MARIO
CONTALDI difensore del ricorrente, che produce atto di delega a
conferma della persistenza di rapporto tra la ricorrente ed il suo
procuratore, nel merito si riporta agli scritti difensivi
depositati;
udito l’Avvocato BIANCA MAGARO’, con delega dell’Avvocato ARMANDO
MONTARSOLO difensore del controricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
P.G. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Torino avverso il decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo) n. 2015/2009, con il quale le veniva ingiunto il pagamento delle somme, rispettivamente, di Euro 848,85 ed Euro 930,64 quali dovute quote per le gestioni condominiali 2007 e 2008 del Condominio di via (OMISSIS).
L’adito Giudice di Pace, instauratosi il contraddittorio, con sentenza n.11478/2009 rigettava l’opposizione.
Avverso la sentenza, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello la P..
Resisteva all’interposto gravarne il Condominio appellato.
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice di Appello, con sentenza n. 7336/2010 rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre la P. con atto affidato a due ordini di motivi.
Resiste con controricorso l’intimato Condominio.
Nell’approssimarsi dell’udienza parte ricorrente ha depositato “comparsa di costituzione con nuovo difensore e contestuale memoria ex art. 378 c.p.c.”, che può essere presa in considerazione (in assenza della prescritta apposita procura speciale notariale quanto al nuovo difensore avv. Diego Poggi) solo in quanto risultante comunque sottoscritta anche dall’avv. Mario Contaldi, già difensore per procura speciale in calce al ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 1136 c.c., comma 3.
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, l’approvazione della delibera di rendiconto per cui è causa con i soli voti di due dei condomini presenti alla assemblea.
La sentenza gravata innanzi a questa Corte non si espone al denunciato vizio di cui al motivo in esame e la relativa doglianza è del tutto infondata.
La Delib. di cui si controverte risulta essere stata assunta in seconda convocazione col rispetto della norma di cui all’art. 1136 c.c., comma 3 ovvero con la presenza di un terzo dei partecipanti al condominio (i succitati due condomini su un totale di cinque condomini).
Peraltro i predetti due condomini rappresentavano ben 710,37 millesimi.
Al riguardo va ribadito come, secondo noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte (Sent. n. 6625/2004) lo stesso art. 1136 c.c. “privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali”.
In ogni caso, inoltre (e decisivamente), il motivo tende ad eludere l’oggetto del giudizio vertente in tema di opposizione a D.I. adottato sulla base di una Delib. non impugnata dalla medesima parte ricorrente.
Il motivo va, dunque, respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio; ex art. 360 c.p.c., n. 3, di falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1.
La censura mossa col motivo in esame (che, peraltro, la parte neppure adduce aver costituito apposito precedente motivo di appello) è infondata.
Nella fattispecie nessun preteso obbligo di preliminare verifica della deliberazione era dovuto dal Giudice del merito in sede di opposizione a D.I. attesa l’anzidetto e decisivo aspetto della mancata impugnazione della delibera stessa posta e risultante come fondamento dell’ingiunzione.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
3.- Il ricorso deve, perciò, essere rigettato.
4.- le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Condominio controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016