Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23238 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23238

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16303-2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI,

n. 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CACOPARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SE.RI.T. SICILIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2197/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che G.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso la cartella di pagamento per IVA con riguardo all’anno 2005;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la G. non avesse versato l’intero ammontare dell’imposta dovuta e come il modulo F24 attenesse ad altra annualità.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, la contribuente assume l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dall’esistenza della contabilità presso terzi, utilizzato per determinare lo slittamento in avanti di due mensilità del versamento IVA;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR non avrebbe tenuto conto che, circa la questione della contabilità presso terzi, l’Ufficio non aveva contestato nulla; che, col terzo, la G. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: infatti, diversamente dall’affermazione dei giudici di appello circa la coincidenza degli importi di dicembre 2005 e gennaio 2006, in realtà i quadri VH e VL degli anni 2005 e 2006 non avrebbero fatto emergere alcuna coincidenza;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nella specie, il fatto controverso, costituito dall’esistenza di una contabilità presso terzi, non è di per sè decisivo;

che il secondo motivo è infondato, atteso che, per un verso, nel processo tributario, la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (Sez. 5, n. 2196 del 06/02/2015;

Sez. 5, n. 13834 del 18/06/2014) e che, per altro verso, in materia di ricorso per cassazione, l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, giacchè l’art. 115 c.p.c. vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. 3, n. 9356 del 12/04/2017);

che il terzo motivo è parimenti infondato;

che, infatti, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Sez. 2, n. 11176 del 08/05/2017);

che, in tal senso, la CTR è pervenuta alla sua decisione sulla scorta di un ragionamento logico e coerente, alla luce del confronto fra le dichiarazioni dei redditi 2005 e 2006;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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