Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23237 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10395-2013 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA

47, presso lo studio dell’avvocato G. BRANCADORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente era attinto da avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2000 con ricostruzione del reddito in forma induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, all’esito di segnalazione dell’anagrafe tributaria che rilevava incongruenti i redditi dichiarati con la disponibilità economica dimostrata nel periodo 1998-2005, segnatamente la titolarità di automobile da 20 hp fiscali, l’acquisto di terreni, la proprietà di una residenza ed altro.

Instaurato il contraddittorio procedimentale, le allegazioni probatorie del contribuente non erano ritenute sufficienti, nè il successivo tentativo di accertamento con adesione sortiva effetto, non ostante le ulteriori allegazioni documentali offerte dalla parte privata.

Il primo grado del giudizio accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente, espungendo dal calcolo dell’Ufficio l’autovettura, per il resto confermando l’impianto dell’accertamento. Spiccava appello il contribuente, cui reagiva l’Ufficio interponendo ricorso incidentale per il capo di propria soccombenza, accolto dal collegio territoriale che rigettava invece l’appello principale, in questo modo ricostruendo l’intera pretesa impositiva originaria.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente, affidandosi a sei motivi di gravame, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti sei motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, lamentando che l’Ufficio ed i giudici non abbiano preso in considerazione l’apporto probatorio fornito, dopo il contraddittorio procedimentale, in sede di tentativo di accertamento con adesione, sia perchè l’Ufficio non avrebbe avvisato delle conseguenze circa l’inutilizzabilità di documenti non prodotti in sede di invito, sia perchè i giudici di merito non avrebbero colto che la produzione documentale tardiva rappresenta circostanze da ritenersi eccezione in senso stretto rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Sotto il primo profilo il motivo è inammissibile, laddove i giudici di merito, con apprezzamento sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità, attestano la correttezza negli adempimenti degli Uffici; sotto il secondo profilo, il motivo è infondato, poichè la CTR rileva correttamente Oche i documenti possono essere prodotti anche successivamente, dimostrando l’impossibilità ad esibirli tempestivamente per causa non imputabile alla parte privata, prova questa non assolta dal contribuente. Peraltro, correttamente richiamandosi agli insegnamenti di questa Corte, il giudice d’appello ha ritenuto che i documenti prodotti tardivamente introducano una diversa causa petendi che esula – in quanto tale – dal novero delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. V, n. 13724/2015; n. 14231/2015), in disparte la circostanza per cui il motivo è stato ritenuto introdurre un inammissibile novum in appello, non assolvendo il contribuente – nemmeno in questa sede – all’onere di averlo ritualmente proposto fin dal primo grado di giudizio.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ricordando che non possono essere utilizzati successivamente solo gli atti che siano stati espressamente richiesti dall’Ufficio e non siano stati subito esibiti, mentre nel caso di specie non era stata chiesta la produzione della domanda PAC e della relativa concessione di beneficio agrario, che avrebbe dovuto quindi essere vagliato. Non di meno, proprio nello stralcio del questionario dell’Amministrazione finanziaria riportato nel ricorso (pag. 13) ai fini dell’autosufficienza del motivo, vi è l’esplicita richiesta (lett. L.) di ogni altra fonte finanziaria di cui si è avuta la disponibilità, nonchè la documentazione contabile relativa all’attività gerita dal contribuente che, come si vedrà, è proprio quella agricola. Peraltro, questa Corte ha precisato in più occasioni che l’inutilizzabilità di documenti costituisce compressione del diritto di difesa, quindi norma eccezionale soggetta alla stretta interpretazione (art. 14 preleggi), donde non può ritenersi operante tale divieto a fronte della mancata risposta a questionari generici, ma solo in presenza di richieste circostanziate cui non è stata data ottemperanza (cfr. Cass. V, n. 7978/2014; n. 15021/2017).

A tali principi non si è uniformata la CTR nella gravata sentenza, per cui il motivo è fondato.

3. Con il terzo motivo si prospetta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, laddove non sarebbe stato dato avviso specifico della sanzione dell’inutilizzabilità a favore del contribuente della documentazione non esibita tempestivamente in sede di risposta al questionario e, richiesta di pronunciarsi sul punto, la CTR ha affermato che tale violazione procedimentale non comporta l’annullamento della pretesa. Dall’esame del questionario debitamente prodotto ai fini dell’autosufficienza (p. 13 del ricorso) emerge che non sia stato formulato questo espresso avvertimento, come peraltro risulta dalla motivazione della gravata sentenza sul punto (pag. 4, terzo capoverso). In verità, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tale materia l’avvertimento delle conseguenze (procedimentali e processuali) della mancata esibizione tempestiva dev’essere formulato in via esplicita e chiara, con prova a carico dell’Amministrazione finanziaria, senza che – in difetto – possa essere invocata la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dal contribuente (cfr. Cass. V. n. 22126/2013; VI – 5 n. 27069/2016).

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

4. Con il quarto motivo di prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella mancata utilizzabilità della documentazione non prodotta in sede di risposta al questionario. Il motivo assolve all’onere dell’autosufficienza, riproducendo i passi dell’atto di merito dov’era stato esposto. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

5. Con il quinto motivo, 360, n. 3 per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, nonchè del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, laddove la CTR non ha apprezzato le ragioni della parte contribuente circa la rappresentazione della casa di residenza (“villino”) come edificio rurale, avendone tutte le caratteristiche. Il motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo.

6. Con il senso motivo si propone censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, lamentando che la gravata sentenza abbia accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo adeguato elemento di valutazione della capacità contributiva un’automobile immatricolata nel 1989, argomentando che l’accertata presenza in fatto di determinati beni esclude il potere del giudice di privarli della forza presuntiva di capacità contributiva. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo.

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dai motivi secondo, terzo, rigettato il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia alla CTR per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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