Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23237 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23237
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23724-2009 proposto da:
COMUNE DI CANAZEI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso
lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ INCREMENTO TURISTICO CANAZEI (SITC) SPA (OMISSIS), in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DE GUELMI LORENZO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 72/2008 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di
TRENTO, depositata il 22/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito l’Avvocato De Dominicis Tommaso difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si
riporta alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Il comune di Canazei ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige che ha respinto un suo appello nei confronti della decisione della commissione tributaria provinciale di Trento, di accoglimento di un ricorso di Società di incremento turistico Canazei s.p.a.
avverso cinque avvisi di accertamento per Ici (anni dal 2001 al 2005).
La ricorrente enuncia un motivo di doglianza, al quale la società resiste con controricorso.
Il motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, e vizio di motivazione, non appare ammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., essendo omessa sia la formulazione del quesito di diritto, sia la indicazione, in apposita sintesi conclusiva, della fatto controverso decisivo asseritamente oggetto della omissione, contraddittorieta e/o insufficienza motivazionale”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, ulteriormente osservando che appare manifestamente infondata, per sostanziale apoditticità, la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore della ricorrente durante la discussione svoltasi in sede di adunanza, in relazione alla scelta del legislatore di correlare l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c. alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, anzichè a quella di proposizione del ricorso per cassazione;
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011