Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23236 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21353-2015 proposto da:

COMUNE DI TIVOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 322,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

(OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che o rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di Tivoli impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio liquidava l’imposta principale di registro, per un importo complessivo di Euro 347.517,98, dovuta per la registrazione della sentenza n. 30878 del 2002 del Tribunale civile di Roma. Con tale decisione, emessa nel giudizio instaurato dalla Società Cooperativa Edilizia C.G. a.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, il Comune di Tivoli e la Regione Lazio venivano condannati al pagamento in solido della somma di Euro 3.650.000,00, a titolo di risarcimento del danno. Nel corso del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria veniva pubblicata la sentenza della Corte di appello di Roma che accoglieva l’appello del Comune, pertanto, con pronuncia n. 305/65/08, i giudici tributari accoglievano il ricorso. L’Ufficio impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 364/1/2015, accoglieva il gravame. Il Comune di Tivoli ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia testualmente: “violazione e/o falsa applicazione del Testo Unico 26 aprile 1986, n. 131 – Tariffa parte 1 – Art. 8”. Il ricorrente precisa che la Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza di prime cure aveva evidenziato che, con la riforma della sentenza del Tribunale di Roma da parte della Corte di Appello, che aveva respinto la domanda proposta dalla Cooperativa nei confronti del Comune di Tivoli e della Regione Lazio, era venuta meno la base sulla quale commisurare l’imposta proporzionale. Il ragionamento sarebbe stato condiviso dalla Commissione Tributaria Regionale che, all’udienza del 29 gennaio 2013, aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Cassazione, “in base alla quale si sarebbe potuto stabilire se sussistesse effettivamente la base imponibile cui commisurare l’imposta proporzionale”. All’udienza del 25 novembre 2014, la Commissione Tributaria Regionale acquisiva copia della sentenza 16 maggio 2013, n. 11933, della Corte Suprema recante parziale accoglimento delle ragioni della Società cooperativa ricorrente, pertanto, sulla base di tale statuizione accoglieva l’appello, ritenendo non esserci “dubbio in ordine alla sussistenza della base imponibile” su cui determinare l’imposta proporzionale di registro dovuta dal Comune di Tivoli soccombente, laddove, invece, il profilo della spettanza del risarcimento costituiva ancora materia del contendere.

2. Con il secondo motivo si denuncia testualmente:” violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 – Questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola”. Il ricorrente deduce di condividere le argomentazioni espresse dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione di (OMISSIS), che, con ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, pertanto, si sollecita la Corte a sollevare analoga questione di legittimità costituzionale con riferimento alla citata norma.

3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato.

3.1. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con la ordinanza 19959 del 2014 (conf. 11603 del 2018), che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.. Nella specie le dedotte censure non contengono nessun riferimento alle ipotesi specificate dal codice di rito, ma la semplice indicazione della norma che si assume violata, sicchè non è dato comprendere se il motivo sia predicato come vizio di motivazione o violazione di legge.

3.2. Le critiche sono, altresì, infondate per i principi di seguito enunciati:

a) Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, stabilisce che sono soggetti ad imposta: “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”. Nell’ambito degli atti giudiziari in materia di controversie civili, l’imposta di registro si applica ai soli provvedimenti “che definiscono anche parzialmente il giudizio”, cioè a quegli atti di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda litigiosa, seppure “al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili” (T.U.R., art. 37, comma 1, e TP1, art. 8).

La decisione del giudice può peraltro essere anche solo parziale, risolvendo alcune delle questioni dedotte e rinviando all’esito del giudizio la definizione delle altre: ciò che importa è che su una determinata questione l’autorità giudiziaria si sia pronunciata in maniera definitiva, consumando il proprio potere giurisdizionale sul punto ed emettendo una decisione che potrà eventualmente essere rimossa soltanto a seguito di impugnazione dinanzi al giudice di grado superiore.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha ritenuto che l’imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria sia dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 77 citato (Cass. n. 12757 del 2006). Inoltre, l’art. 8 della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l’imponibilità degli “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio”, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi”, prevede chiaramente che il tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sè, inerisce direttamente all’atto, che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre.

b) La registrazione deve essere effettuata a prescindere dal fatto che i provvedimenti giudiziali siano, o meno, “definitivi”, pertanto la tassazione riscossa, in caso di provvedimento non definitivo, è una tassazione provvisoria; il completamento del procedimento di tassazione, con un conguaglio a favore dell’erario o con un rimborso a favore del contribuente, si ha pertanto con l’intervento della “successiva sentenza passata in giudicato” (art. 37 T.U.R., comma 1).

Al fine di evitare la moltiplicazione della tassazione di un’unica manifestazione di capacità contributiva, la legge esprime il concetto della “unicità della tassazione”, in base al quale soggetta a registrazione è la sentenza pronunciata in ogni grado di giudizio, salvo conguaglio o rimborso in occasione della sentenza del grado di giudizio successivo passata in giudicato.

Infatti, solo a seguito della intervenuta definitività del procedimento giurisdizionale, si può dare seguito a “conguagli” o a “rimborsi” (Cass., n. 5474 del 2008).

Il rimborso deve essere richiesto all’ufficio che ha riscosso l’imposta (art. 37 T.U.R., comma 2) da parte dell’avente diritto, che, pertanto, dà origine, con apposita istanza, ad un autonomo procedimento (entro tre anni dal pagamento oppure dal successivo giorno nel quale è sorto il diritto alla restituzione: art. 77 T.U.R.), senza che il sorgere del diritto al rimborso si rifletta sull’avviso di liquidazione emesso in conseguenza della sentenza da tassare.

Si, infatti, chiarito che: “la riforma totale o parziale nei successivi gradi di giudizio (e fino alla formazione del giudicato) della sentenza tassata non si riflette sull’avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un (autonomo) diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso. Tale diritto non può essere fatto valere nel giudizio eventualmente insorto a seguito del ricorso avverso l’avviso di liquidazione, ma deve essere azionato nelle forme ed entro i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, che prevede la presentazione di un’apposita domanda di rimborso all’ufficio che ha eseguito la registrazione”(Cass. n. 6952 del 1996; Cass. n. 12551 del 2001; Cass. n. 12757 del 2006; Cass. n. 21311 del 2008; Cass. n. 23468 del 2007).

4. I giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi espressi, rilevando che, indipendentemente dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 11933 del 2013 in ordine alla spettanza del risarcimento del danno, la pretesa impositiva era comunque legittima ab origine, perchè regolata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37.

5. Va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la dedotta illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, è stata già esaminata dalla Corte costituzionale e dichiarata inammissibile con ordinanza n. 13 del 25 gennaio 2009, con cui si è ritenuto che la questione era stata già risolta con sentenza n. 198 del 28 luglio 1976 “che richiamandosi ad una sua precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972), ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 11, il quale imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame”.

6. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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