Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23236 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017), n. 23236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16001-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’
BORSI n.4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che
lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ROBERTA MANDELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 508/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA di BRESCIA, depositata
il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.G.A. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2007 – 2008.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale l’Agenzia assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la destinazione delle disponibilità finanziarie smobilitate, ai fini del superamento della presunzione, mentre, per contrastare l’accertamento sintetico, sarebbe stato altresì necessario dimostrare che le suddette disponibilità erano state utilizzate per sostenere le spese individuate dall’accertamento stesso; che l’intimato si è costituito con controricorso;
che il ricorso non è fondato;
che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014);
che la CTR si è attenuta ai predetti principi, giacchè, attesa l’incontestata sussistenza dei fondi, i giudici di appello hanno poi ritenuto, con una valutazione in fatto, che gli importi a disposizione del contribuente fossero sufficienti a coprire le spese di gestione dei beni in possesso, mentre l’Agenzia non avrebbe dato prova di un diverso utilizzo;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del D.G. in Euro 4.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017