Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23235 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17740-2015 proposto da:

MOUSE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MICCICHE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO MAGGIOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Mouse S.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza un avviso di liquidazione per imposta di registro, relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) emesso dal Tribunale di Vicenza, lamentando l’erroneità e la manifesta carenza di motivazione dell’atto. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 72/07/13, dichiarava la nullità dell’atto di liquidazione impugnato, perchè privo delle specificazioni necessarie a consentire alla contribuente Mouse s.r.l. l’esercizio del diritto di difesa. Su appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 105/1/15, dichiarava, invece, la legittimità dell’avviso di liquidazione ritenendolo adeguatamente motivato. Mouse s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi ed ha presentato memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54.

La società contribuente ritiene assodato che con l’avviso di liquidazione sarebbe stato posto a tassazione e il decreto ingiuntivo e i due assegni perchè considerati autonomi, pertanto, l’atto impositivo non indicherebbe tutti gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare, di cui alla somma da pagare, in quanto non vengono indicati i due assegni anche essi, in deroga all’esenzione di cui all’art. 11 di cui alla tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, assoggettati a tassazione a mezzo di una valutazione di autonomia neppur esplicitata nell’atto. Il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciare la nullità dell’atto di liquidazione per violazione del T.U., art. 54, comma 5, imposta di registro, anche in ragione della non sufficiente motivazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto l’avviso di liquidazione non indicherebbe tutti i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione nella determinazione dell’imposta liquidata, atteso che oltre al decreto ingiuntivo, non verrebbe indicata la tassazione anche dei due assegni bancari. Solo in sede di costituzione in giudizio, ma tardivamente, l’Ufficio ha completamente indicato tutti i presupposti di fatto che hanno concorso alla determinazione dell’imposta liquidata ovvero che oltre al decreto ingiuntivo erano stati tassati anche i due assegni.

La ricorrente lamenta che, oltre a non menzionarli, non verrebbe neppure indicato nell’atto di liquidazione la ragione giuridica della tassazione dei due assegni bancari, al di là della esenzione di cui all’art. 11 di cui alla tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato.

3.1. Le censure sono inammissibili ed infondate. I predicati vizi, illustrati sotto il profilo della violazione di legge, propongono censure che lamentano una erronea ricognizione delle risultanze di causa che è esterna alla esatta interpretazione della norma ed inerisce una tipica valutazione del giudice del merito, riguardante l’eccepito difetto di motivazione dell’atto che avrebbe dovuto, pertanto, essere censurata come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2. Le doglianze sono, altresì, infondate per i principi di seguito enunciati.

a) Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, e della tariffa allegata al medesimo D.P.R., art. 8, comma 1, lett. b), i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante (Cfr. Cass. n. 1247 del 2017; Cass. n. 11663 del 2001, Cass. n. 16829 del 2008).

Quindi, le ragioni della tassazione degli assegni bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo, come è dato evincere dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, è irrilevante perchè l’imposta di registro non riguarda tali atti, ma il decreto ingiuntivo nel suo complesso.

Il principio è stato recentemente ribadito da questa Corte, con ordinanza n. 26890 del 2019, pertanto: “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari (come il decreto per cui è causa) il presupposto del tributo è costituito, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dall’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione”.

b) Con riferimento al denunciato vizio di difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, la stessa ricorrente, prospettando il primo motivo di ricorso, riferisce di ritenere assodato che con tale atto sarebbe stato posto a tassazione il decreto ingiuntivo e i due assegni perchè considerati autonomi.

Nondimeno, lamenta un vizio di motivazione dell’avviso, che non avrebbe indicato gli atti sottoposti a tassazione, nè la ragione giuridica della tassazione dei due assegni bancari.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ritiene che l’atto impositivo soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria (ex multis cfr. Cass. n. 300039 del 2018).

Non è contestato, ma tale circostanza emerge chiaramente anche dalla motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, n. 72/7/2013 (il cui contenuto è stato riportato nel controricorso dall’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza) che è stato oggetto di registrazione un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza, su richiesta della creditrice Mouse, nei confronti della debitrice San Paolo Sige S.r.l., sulla base di due assegni bancari chiaramente noti alla contribuente. Mouse s.r.l. ha proposto la domanda affermando che il credito era fondato su prova scritta e: “in particolare sugli originali degli assegni bancari che si producono sub. 3-4, sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c.” (v. controricorso Agenzia delle entrate).

Ciò premesso, va ribadito che l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’art. 7 del c.d. Statuto del Contribuente deve essere interpretato non solo avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente dagli artt. 2 e 3 Cost. (Cass. n. 11052 del 2018), ma anche tenendo conto della peculiarità della pretesa fiscale che l’Amministrazione vanta nei confronti del contribuente, sicchè “sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un’effettiva lesione al diritto di difesa” (Cass. n. 11052 del 2018 cit.).

Nel caso in esame l’atto impositivo riguarda l’imposta di registro su un decreto ingiuntivo, sicchè, come si è detto, il presupposto del tributo è costituito, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, dall’esistenza di quel titolo giudiziale soggetto a registrazione, ne consegue che l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta è adempiuto quando tale atto contiene gli estremi del titolo soggetto a registrazione, le parti e la quantificazione della pretesa erariale, in fattispecie in cui la prova scritta per l’emissione del decreto (gli assegni bancari) è stata fornita dalla stessa contribuente, la quale, inoltre, non risulta avere contestato in ricorso i criteri di applicazione della pretesa fiscale (ossia criteri di tassazione applicati dall’Ufficio per il decreto ingiuntivo o per gli assegni es. imposta proporzionale o fissa) ma ha lamentato un difetto di motivazione dell’atto, senza rappresentare quale pregiudizio concreto avrebbe subito il proprio diritto di difesa.

La precisazione assume rilievo per delimitare il contenuto dell’obbligo motivazionale dell’Amministrazione finanziaria alla luce dei principi di lealtà e buona fede che regolamentano il rapporto con il contribuente (art. 10 dello Statuto del contribuente), in relazione alle peculiari caratteristiche delle singole fattispecie impositive, e laddove lo stesso contribuente, pur lamentando il difetto di motivazione dell’atto impositivo, non prospetti quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) possa avere subito a causa del predicato vizio.

Ne consegue che è infondato l’asserito difetto motivazionale dell’atto impugnato, atteso che i giudici di appello, con accertamento in fatto, espresso con argomentazioni prive di vizi logici, hanno accertato che: ” in tale atto, sia pur succintamente, è stato indicato il motivo della liquidazione dell’imposta, costituito dalla registrazione di un decreto ingiuntivo del quale sono stati riportati gli estremi identificativi con l’indicazione delle parti in causa, sicchè sono stati conseguiti gli obiettivi che l’atto è chiamato a perseguire, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa”.

c) Quanto all’asserita esenzione da tassazione degli assegni bancari posti a fondamento del decreto ingiuntivo ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 11, non è contestato che gli assegni portati da Mouse s.r.l. per la concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione, essendo irregolari (v. motivazione della sentenza impugnata), in quanto privi di data e luogo di emissione, sono stati utilizzati nel procedimento di ingiunzione non già come titolo esecutivo (Cass. n. 5069 del 2010) bensì come mero atto scritto, non registrato, costituente prova del credito posto a base della richiesta di decreto. L’assegno privo di indicazione della data, infatti, può valere solo come promessa di pagamento, potendo presumersi iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante, ma non costituisce un valido mezzo di pagamento (Cass. n. 13949 del 2006; Cass. n. 25580 del 2011; Cass. n. 20449 del 2016; Cass. n. 24144 del 2018). Nella fattispecie, gli assegni, essendo privi di data e di luogo di emissione, pur non potendo valere come titolo esecutivo, hanno fondato l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo quale prova scritta.

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, quando il decreto ingiuntivo è fondato su prova scritta, presupponente come nella specie un rapporto contrattuale tra le parti, l’Ufficio finanziario liquida l’imposta di registro anche in relazione agli atti che fondano tale prova. Il Collegio, inoltre, non ritiene estensibile al caso in esame il principio di diritto espresso da questa Corte con sentenza n. 18313 del 2004, richiamata dalla contribuente in ricorso, in ragione della diversità della fattispecie riguardante un decreto ingiuntivo emesso non sulla base di un assegno bancario irregolare, assimilabile come si è detto ad un mero atto scritto non registrato, ma di un assegno bancario scaduto e non protestato.

Altra questione è quella dei criteri di tassazione della prova scritta su cui si fonda il decreto ingiuntivo, non oggetto, come si è detto, di specifica censura da parte della società contribuente. In definitiva, le doglianze espresse con i suindicati mezzi sono prive di fondamento.

4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Provinciale aveva condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente Mouse s.r.l. le spese di giudizio, capo della sentenza non impugnato in sede di appello, nonostante ciò il giudice di appello avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese dell’intero giudizio, con ciò riformando la sentenza di primo grado nella determinazione delle spese di lite.

4.1. Il motivo è infondato, tenuto conto dell’indirizzo costante sostenuto da questa Corte, secondo cui: “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, nel caso di rigetto del gravame, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”(Cass. n. 1775 del 2017).

5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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