Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23235 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 15/11/2016), n.23235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2271-2012 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

CARLONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAVINALE;

– ricorrente –

contro

SIRTI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENATO FIUMALBI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2745/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Laura BIANCO, con delega orale dell’Avvocato

RAVINALE Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto estinzione

per rinuncia;

udito l’Avvocato GIOVANNETTI Alessandra, difensore del resistente che

ha chiesto estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso che il Fallimento della (OMISSIS) s.r.1. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2745/11 della Corte d’appello di Milano;

che la parte intimata, Sirti s.p.a., ha resistito con controricorso;

che il 20.6.2016 il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato, cui ha aderito la Sirti s.p.a.;

che pertanto va dichiarata l’estinzione del procedimento di cassazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza regolamento di spese in base all’art. 391 c.p.c., u.c.).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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