Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23235 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24119-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 78/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 21.5.08, depositata il
18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 78/21/2008, che ha confermato la decisione di primo grado, della commissione provinciale di Parma, di accoglimento di un’istanza di rimborso di G. M., medico convenzionato col s.s.n., di somme versate a titolo di Irap negli anni 1998, 1999, 2000, 2001. L’intimato non ha svolto difese.
2. – La sentenza motiva con la considerazione che nella specie non sussistono i presupposti della tassazione in quanto “nel presente giudizio il contribuente (…) risulta dalle dichiarazioni dei redditi conseguiti nei periodi di riferimento non aver avuto personale dipendente nè collaboratori terzi nè aver disposto di beni strumentali rilevanti”.
La ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione su due profili: (a) per non avere la commissione argomentato circa la necessitata esistenza di uno studio professionale corrispondete ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 270del 2000, art. 22 ai fini dell’esercizio della professione medica in regime di convenzione; (b) per avere omesso ogni valutazione dell’incidenza delle complessive voci di spesa indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.
3. – Il motivo appare inammissibile e comunque manifestamente infondato.
L’omissione denunziata sub (a) non attinge un punto decisivo, avendo questa Corte già affermato che, in tema di Irap, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati col s.s.n., di uno studio avente le caratteristiche indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale reso esecutivo col citato D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale; donde, essendo essa obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non può integrare di per se, il requisito dell’autonoma organizzazione caratterizzante il presupposto impositivo (cfr. per tutte Cass. n. 24953/2010; n. 25915/2010; n. 10240/2010).
Il profilo denunziato sub (b), ove non inammissibile per novità della relativa questione (che invero non appare devoluta con l’appello, sebbene con una semplice memoria: v. ricorso, pag. 6), è comunque infondato dal momento che la commissione risulta aver reso la valutazione di merito in ragione della rilevanza degli elementi indicati in dichiarazione (e dunque necessariamente anche di quelli di cui al ridetto quadro RE)”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011