Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23235 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13590-2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI, n.32, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARIA

ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MONTANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (c.f. e p.i. (OMISSIS)),

subentrata ad EQUITALIA SUD S.P.A. a seguito di fusione per

incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BELLOTTI BON, n.10, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO VETRO’, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO GALLO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2062/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che M.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un atto di pignoramento presso terzi;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha dato atto che, in grado di appello, Equitalia aveva prodotto copie conformi di 43 estratti di ruolo delle cartelle sottese al pignoramento e relativa documentazione attestante la notifica.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il M.

lamenta la mancata rimessione della causa sul ruolo per poter replicare alla tardiva documentazione di Equitalia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTP avrebbe irritualmente ammesso la documentazione prodotta ex adverso, in spregio alla giurisprudenza totalitaria, e comunque avrebbe dovuto rinviare la causa ad altra udienza, per consentire al ricorrente lo studio della documentazione;

che sia l’Agenzia sia Equitalia Servizi si sono costituite con controricorso;

che il motivo si colloca ai limiti dell’inammissibilità, non risultando chiaro se la censura riguardi l’istituto della rimessione in termini (art. 153 c.p.c., comma 2) o attenga al principio del rispetto del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) ed essendo comunque principio consolidato di questa Corte quello per il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 5, n. 26831 del 18/12/2014);

che il motivo è in ogni caso infondato, giacchè la decisione impugnata non si limita ad un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ma sviluppa autonomamente il profilo della regolarità della notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in Euro 3.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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