Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23234 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24103-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 22.4.08, depositata il 10/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di B.E. – commercialista – avverso una cartella di pagamento di somme non versate a titolo di Irap. La commissione ha ritenuto mancante il requisito dell’autonoma organizzazione, anche in relazione all’ammontare dei compensi corrisposti per prestazioni di terzi.

L’intimato non ha svolto difese.

2. – I due motivi, conclusi da idonei quesiti, denunziato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo. Appaiono manifestamente infondati in considerazione del fatto che risulta dal ricorso che la stessa amministrazione, costituendosi dinanzi al giudice di primo grado, ebbe ad ammettere che l’attività del contribuente veniva a svolgersi “senza collaboratori e con limitate attrezzature di fatto”, l’assoggettamento a Irap essendo stato motivato – ancora per quel che risulta dalla narrativa esposta nel ricorso per cassazione – in ragione dell’ esercizio abituale di un’attività professionale, tale da doversi considerare, per le modalità di svolgimento (vale a dire appunto perchè attività abituale), come autonomamente organizzata.

3. – Consegue: (a) che la questione del criterio di ripartizione dell’onere della prova, in relazione al presupposto d’imposta come invece definito dalla giurisprudenza, non risulta consegnata al contraddittorio in sede di merito, essendo inammissibilmente per la prima volta prospettata in questa sede; (b) la motivazione della sentenza è da ritenere correttamente calibrata sulla sola questione di diritto al fondo dell’appello del contribuente; (c) il ricorso per cassazione appare sfornito di autosufficiente riguardo alle eventuali ulteriori risultanze asseritamente sottoposte al giudice del gravame dall’agenzia appellata”;

– che il collegio, letta la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c. depositata dalla parte ricorrente, condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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