Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23233 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7218-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DAM S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMA, n.2, presso lo

studio dell’avvocato RANIERO VALLE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO SPECIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva accolto l’appello della s.r.l. DAM e respinto l’appello incidentale dell’Ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ancona. Quest’ultima aveva accolto solo in parte l’impugnazione della società contribuente contro un avviso di accertamento, per l’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato come non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di utili extrabilancio, sicchè sarebbe venuta meno anche la presunzione della relativa distribuzione ai soci.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, complesso rilievo si deduce, innanzi tutto, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 39 cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; che la CTR avrebbe addebitato all’Ufficio il malgoverno delle regole riguardanti l’accertamento analitico-induttivo, violando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39: in realtà, l’Ufficio avrebbe proceduto al calcolo del prezzo medio in maniera ponderata, con riferimento a tutta la merce (compresi gli snack e le rimanenze);

che si sarebbe trattato, da parte del giudice d’appello, di omesse valutazioni di fatti emergenti dagli atti: la mancata collaborazione della società DAM s.r.l. riguardo alle precise quantità vendute per ciascun prodotto non avrebbe potuto impedire all’Ufficio di fare riferimento al dato medio nel rispetto del procedimento in via analitico-induttiva. E, d’altronde, la CTR avrebbe concesso esclusivo rilievo al dato del fatturato dichiarato ex adverso, senza tener conto che l’Ufficio aveva documentato varie irregolarità nelle dichiarazioni, sicchè del tutto legittimamente aveva proceduto ad una ricostruzione induttivo-analitica dei ricavi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare;

che la seconda censura è volta a denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dell’art. 1965 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dato per acquisiti e provati elementi di fatto prospettati nel procedimento per adesione poi non definito, mentre avrebbe dovuto fare riferimento al valore indicato nell’atto di accertamento;

che il terzo mezzo d’impugnazione attiene alla nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: l’Ufficio sarebbe stato in grado di superare la presunzione generata a favore del contribuente, giacchè i dati dichiarati, ancorchè in linea con lo studio di settore, non sarebbero stati veritieri (irregolarità nella compilazione dello studio, antieconomicità della gestione, registrazione di dati contabili non sufficientemente documentati);

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, anche a prescindere dai dubbi sull’ammissibilità della censura – come concretamente proposta (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016) – gli argomenti della ricorrente non prospettano serie ed effettive violazioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ma sono volti a censurare la valutazione in fatto della sentenza della CTR. Ed anche il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 si traduce in realtà in una critica alla “lettura incompleta dell’attività svolta dall’Ufficio”;

che neppure il secondo motivo è fondato;

che la CTR, dopo aver enunciato gli elementi addotti dalla società col gravame, li ha motivatamente accolti, nè la ricorrente ha dedotto l’allegazione di ulteriori argomentazioni, trascurate dai giudici d’appello;

che il terzo motivo, infine, evidenzia – ancora una volta – il tentativo di indurre questa Suprema Corte ad un riesame dei presupposti fattuali, già analizzati dalla CTR: in altri termini, la ricorrente si duole che sia stato considerato scorretto il metodo della media ponderata in base ai prezzi, laddove l’affermazione di illogicità da parte della sentenza impugnata è congruamente ed esaustivamente motivata sull’omessa valutazione dell’Ufficio circa l’analisi di un campione di prodotti non rappresentativo;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della DAM s.r.l., che liquida in Euro 1.500, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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