Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23232 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25764-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PORDOI SPA, in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO SANTI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SANTI che si riporta agli

scritti e chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia del Territorio di Belluno notificava alla Pordoi s.p.a. un avviso di accertamento con cui attribuiva una rendita catastale presunta di Euro 143,50 ad una porzione di fabbricato di proprietà della società destinato alla (OMISSIS), costituito da un locale per l’addetto al controllo passeggeri della seggiovia ed un locale tecnico con i comandi ad uso esclusivo dell’impianto, cui si assegnava la categoria D/6 riferibile a “fabbricati per esercizi sportivi a fini di lucro”.

La società contribuente proponeva ricorso avverso tale atto eccependo l’insufficiente motivazione nell’attribuzione della categoria catastale e della conseguente rendita e contestando la qualificazione dell’immobile cui doveva invece essere applicata la categoria E/1.

La CTP di Belluno accoglieva il ricorso affermando che l’avviso di accertamento rientrava sicuramente tra gli atti impugnabili a nulla rilevando il carattere di provvisorietà della rendita catastale e riteneva condivisibile l’attribuzione della rendita E/1 richiesta dalla contribuente.

Proposto gravame da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Veneto con sentenza in data 25.3.2015 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso detta pronuncia la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 8 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e ss., e del loro combinato disposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)” parte ricorrente lamentava l’erroneità dell’impugnata pronuncia nella parte in cui ha statuito che i locali a servizio della seggiovia siano da inquadrare come “stazione” di un servizio pubblico di trasporto, come tale classificabili in categoria E, compatibile con attività di tipo imprenditoriale.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” parte ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui ha equiparato, in punto di destinazione, ciascuna unità immobiliare in oggetto a “stazione di trasporto terrestre”.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Ed invero (vedi da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 1442/17) In materia di classamento catastale, i locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un’esclusiva funzione commerciale, collegata all’uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicchè devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8 con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche.

Per tali beni non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.

Nè può aver rilievo l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (in tal senso Cass. sez. 5, 15 settembre 2008, n. 23608), mentre proprio con riferimento alla destinazione, che costituisce il fondamento stesso dell’attribuzione della categoria catastale, appare illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) affermato dalla decisione impugnata, essendo l’impianto a servizio di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico – sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente caratterizzata da fine di lucro.

Deve pertanto escludersi l’inquadramento nella categoria E/1 attribuita dal giudice di merito, in armonia, del resto, ai criteri applicativi (art. 1) dettati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007, avuto riguardo al carattere residuale del censimento delle unità immobiliari in categoria E alla stregua del disposto del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali EI 1, E/2, EI 3, E/4, E/5, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio nonchè al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni oggetto del procedimento, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito nonchè le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del merito e del giudizio di legittimità.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA