Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23232 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 20/08/2021), n.23232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15778/2020 R.G. proposto da:

J.Y., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Elisabetta Costa, (PEC elisabetta.costa.ordineavvocatibadova.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3916/2019

pubblicata il 30/09/2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l’appello del ricorrente;

– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per carenza di motivazione relativamente alla valutazione di non credibilità del ricorrente;

– il motivo è inammissibile;

– la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);

– tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte di appello correttamente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, il Gambia;

– il motivo è inammissibile;

– la Corte di merito ha affermato, all’esito dell’esercizio del suo potere-dovere di indagine officioso, che la deposizione del dittatore, conseguente all’elezione del nuovo presidente A.B., insediatosi effettivamente a gennaio 2017, ha inciso profondamente sulla situazione del Paese africano, modificando radicalmente la prospettiva dell’apprezzamento delle domande di asilo di coloro che erano espatriati per fuggire al precedente regime. Sotto questo profilo, è illuminante il passaggio contenuto a pag. 16 della sentenza impugnata, secondo cui “il nuovo presidente dal Gambia, A.B., ha fatto rientro nel paese nel gennaio 2017, ponendo fine a una grave crisi politica…Con riferimento al rispetto delle libertà fondamentali, compresi i diritti di riunione e di associazione, la situazione dopo due decenni di dittatura è migliorata. Il governo si è impegnato nel processo di riforma delle leggi repressive e dei servizi di sicurezza del precedente regime anche se le regole dello stato di diritto non possono ancora ritenersi consolidate”;

– in conclusione, i motivi in esame, sia in relazione alla credibilità, che alla valutazione delle informazioni aggiornate sul Paese di origine, si limitano nel concreto a censurare il merito del giudizio espresso dalla Corte di Appello proponendo una diversa valutazione dei fatti;

– pertanto, il ricorso è integralmente rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato Ministero degli Interni.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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