Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23232 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24099-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO dell’8.4.08, depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 69/38/2008, che ha confermato la decisione di primo grado, della commissione provinciale di Milano, di accoglimento di un’istanza di rimborso di B.P.S., commercialista, di somme versate a titolo di Irap nell’anno 2004.

L’intimato non ha svolto difese.

2. La sentenza motiva con la considerazione che nella specie non sussistono i presupposti della tassazione per il comprovato svolgimento di attività senza organizzazione di capitale e di lavoro altrui, e con beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento della professione. La ricorrente deduce due motivi.

Il primo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.) è inammissibile per la non pertinenza del quesito di diritto, posto che il giudice di merito ha ritenuto integrata la prova della insussistenza del presupposto impositivo giustappunto in ragione dei documenti (mod. F24 e dichiarazione dei redditi) prodotti dal contribuente, in esatta conformità al rimarcato criterio di ripartizione dell’onere della prova in controversia su rimborso negato. Il secondo (vizio di insufficiente motivazione) è inammissibile dal momento che, a fronte delle riferite emergenze documentali esaminate e valutate dalla commissione regionale, non evidenzia quali ulteriori elementi decisivi sarebbero stati omessi in vista di una eventuale conclusione difforme”;

– che il collegio, letta la memoria della ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA