Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23231 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29092/2014 R.G. proposto da:

S. Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via La Spezia 95, presso lo studio

Barusco Nocera Rovetti & Associati, rappresentata e difesa

dall’avv. Giuseppe Gidaro delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre), Sez. 8, n. 645/8/14 del 10 marzo 2014,

depositata il 14 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2019

dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo che sia

rigettato il ricorso.

Preso atto che nessuno è presente per le parti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione, revocando l’agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per mancata realizzazione nel quinquennio della prevista utilizzazione edificatoria delle aree acquistate, recuperava la dovuta maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorso della società contribuente era respinto e la decisione era confermata in appello con sentenza avverso la quale la stessa società ricorre per cassazione con due articolati motivi. L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, con l’intento di censurare l’affermazione da parte del giudice d’appello della insufficienza, ai fini del godimento dell’agevolazione, che entro il quinquennio il contribuente ottenga la concessione edilizia ed inizi effettivamente i lavori.

2. Il motivo non è fondato. L’interpretazione della norma fatta propria del giudice d’appello è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui la fruizione del beneficio per l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali “previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, postula l’integrale realizzazione, entro il quinquennio, delle potenzialità edificatorie dell’area, requisito che, in analogia con quanto disposto dall’art. 2645 – bis c.c., comma 6, può ritenersi integrato quando l’edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche” (Cass. n. 30018 del 2017). In particolare la Corte ha escluso la sufficienza “dell’esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione” (Cass. n. 3533 del 2017).

3. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4 e art. 61, nonchè dell’art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. “atteso l’assoluto difetto di motivazione in punto di diritto ed attesa la motivazione inesistente, meramente apparente ed apodittica della sentenza gravata”.

4. Il motivo è infondato. Tenuto conto che secondo il costante orientamento di questa Corte “la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n. 9745 del 1917), la mera lettura della sentenza impugnata convince immediatamente dell’infondatezza delle censure sollevate dalla parte ricorrente essendo esposte con chiarezza nella predetta sentenza tanto le circostanze di diritto e di fatto coinvolte nella controversia, quanto le ragioni giuridiche (date principalmente dall’adesione all’orientamento di questa Corte dapprima ricordato) destinate a sorreggere la decisione.

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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