Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23230 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 15/11/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 15/11/2016), n.23230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4531-2012 proposto da:

RN TECNOPOLIMERI SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DELL’A.U. E LEGALE

RAPPRESENTANTE P.T.; elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE

60, presso lo studio dell’avvocato CIUFFA Paolo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO FRANCESCON;

– ricorrente –

contro

C.M.E., C.F. (OMISSIS), IN PROPRIO E QUALE LEGALE

RAPP.TE P.T. DI ARC PLAST SNC, B.G. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO ORTOLEVA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1912/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Francescon Stefano difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Gianfranco Ancello Serra con delega depositata in

udienza dell’Avv. Cecconi Maurizio difensore dei controricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 giugno 2011, che ha parzialmente accolto l’appello proposto da R.N. Tecnopolimeri s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio n. 576 del 2006, e nei confronti di Arc Plast s.n.c. di C. & C., e dei soci C.M.E. e B.G..

1.1. – Il giudizio di primo grado era stato introdotto dal sig. C. in proprio e quale legale rappresentante della società Arc Plast snc con opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da R.N. Tecnopolimeri per il pagamento dell’importo di Lire 42.029.000 oltre accessori, a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale plastico destinato alla fabbricazione del supporto intermedio per gli sci, cosiddetto lifter sky. Sulla premessa che il materiale oggetto della fornitura si era rivelato difettoso, l’opponente aveva chiesto che, previa revoca del decreto ingiuntivo, fosse dichiarata la risoluzione del contratto con condanna della società fornitrice al risarcimento dei danni.

1.2. – Il Tribunale, accertato a mezzo CTU che il materiale risultava inidoneo all’uso cui era destinato, aveva accolto la domanda di risoluzione e riconosciuto all’opponente l’importo di euro 30 mila a titolo di risarcimento danni.

2. – La Corte d’appello ha accolto il gravame limitatamente alla domanda di risarcitoria, e confermato nel resto la decisione del Tribunale, ritenendo infondati i motivi di appello con i quali R.N. Tecnopolimeri aveva dedotto la nullità della CTU e contestato l’insufficiente motivazione sul punto decisivo, costituito dalla scelta di Arc Plast di acquistare un materiale di recupero, in sè inadatto ad essere impiegato nella produzione del lifter sky.

2.1. – Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha escluso che sussistesse la violazione del contraddittorio per avere il CTU disposto analisi e prove sperimentali a cura di una società specializzata, su materiale selezionato di comune accordo tra le parti, senza darne preventiva comunicazione ai consulenti di parte, essendo sufficienti le comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., mentre l’esito delle analisi poteva essere vagliato dai CTP ed eventualmente contestato.

2.2. – Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello ha evidenziato che, nell’incertezza circa il dato fattuale della scelta del materiale, secondo il Tribunale era provato che la società fornitrice fosse a conoscenza della destinazione del nylon richiesto da Arc Plast, e tale affermazione non era stata impugnata. Non era peraltro condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui spettava soltanto alla società acquirente la valutazione delle condizioni di impiego del materiale, nella specie dichiaratamente costituito da sostanza rigenerata, in quanto quel tipo di materiale polimerico era stato utilizzato in precedenza per la produzione di lifter sky senza che ne derivassero problemi. Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali dell’agente di commercio P., era emerso che la fornitura in contestazione aveva ad oggetto nylon 6 di prima scelta, e ciò rendeva ancor meno giustificabile la resa obiettivamente scadente.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.N. Tecnopolimeri srl sulla base di undici motivi (indicato con i numeri da due a dodici).

Resistono con controricorso C.M.E., in proprio e quale legale rappresentante di Arc Plast di C. & C. snc, e B.G.. La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Con il primo motivo (rubricato sub 2) è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, con il quale RN Tecnopolimeri aveva contestato la decisione del Tribunale di ritenerla inadempiente a fronte sia della mancanza di prova della provenienza del nylon utilizzato per la produzione risultata difettosa, sia della prosecuzione della produzione da parte di Arc Plast, nonostante l’immediato riscontro della fragilità dei pezzi prodotti. La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe affrontato soltanto la seconda questione, nell’ambito dell’esame del quinto motivo di appello, senza peraltro risolverla.

2. – Con il secondo motivo (rubricato sub 3) è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1492 c.c., e si contesta che Arc Plast non aveva assolto l’onere di dimostrare la provenienza della merce oggetto del contratto, con la conseguenza che la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione, tanto più in considerazione della avvenuta trasformazione del materiale.

3. – Con il terzo motivo (rubricato sub 4) è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa motivazione, e si lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione con riferimento alla questione della non riconducibilità della intera produzione di lifter sky al nylon fornito da RN Tecnopolimeri.

3.1. – La censura proposta con il primo motivo è fondata, con assorbimento del secondo e terzo motivo, trattandosi di motivi che investono sotto profili diversi la questione centrale dell’accertamento dell’inadempimento contrattuale.

3.2. – La prospettazione della censura di cui al primo motivo in termini di vizio processuale consente l’esame diretto degli atti (Cass., sez. 1, sentenza n. 16164 del 2015), nella specie dell’atto di appello, dal quale risulta che RN Tecno-polimeri aveva contestato l’accertamento dell’inadempimento contrattuale a suo carico, evidenziando che era rimasta incerta, anche dopo la CTU, la provenienza del materiale con il quale erano stati realizzati i prodotti rivelatisi difettosi.

Sulla questione così posta con il motivo di appello, la Corte di merito non si è pronunciata neppure implicitamente, e pertanto è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito su un capo di domanda o di gravame integra il dedotto vizio processuale, ed è impugnabile non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione per relationem resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame” (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 12952 del 2007; Cass., Sez. U, sentenza n. 17931 del 2013).

3.3. – Il rilievo dell’omessa pronuncia esaurisce il sindacato di questa Corte sul punto riguardante l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della società RN, e in questo senso rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso che censurano il medesimo accertamento sotto i diversi profili del riparto dell’onere probatorio e della valutazione delle prove.

4. – Con il quarto motivo (rubricato sub 5) è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta l’omesso esame della testimonianza dell’agente di commercio P.M., nella parte in cui il predetto aveva dichiarato “mi risulta che uno o due bancali erano stati dati alla Samp s.r.l. che li utilizzò per quanto ho saputo senza problemi”.

5. – Con il quinto motivo (rubricato sub 6) è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1492 c.c., comma 3, e si contesta la pronuncia di risoluzione del contratto a fronte della prova, desumibile dalle dichiarazioni testimoniali dell’agente P. e confermata dalla giacenza di materiale presso Arc Plast come accertata dal CTU, che la società acquirente aveva alienato la merce acquistata.

6. – Con il sesto motivo (rubricato sub 7) è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa motivazione con riferimento alla prova dell’avvenuta vendita, da parte di Arc Plast di uno o due bancali di merce fornita da RN.

6.1. – La censura proposta con il quarto motivo è fondata e assorbe le ulteriori.

L’esame dell’atto di appello conferma che la società RN Tecnopolimeri aveva articolato un motivo di gravame specifico in ordine alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese dall’agente di commercio P., a proposito della avvenuta cessione a terzi di una parte del materiale fornito da RN ad Arc Plast.

Su questo motivo la Corte d’appello non ha pronunciato, neppure per implicito, e pertanto è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., ed anche in questo caso l’accoglimento della censura di carattere processuale assorbe le questioni poste con il quinto motivo e con il sesto motivo, che attengono alla valutazione delle prove.

6.2. – Rimangono assorbiti anche i restanti motivi dal settimo al l’undicesimo (rubricati da 8 a 12), che censurano sotto diversi profili la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza d’appello.

7. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che pronuncerà sui motivi di gravame e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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