Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23230 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22994-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 9.7.08, depositata il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 76/24/2008.

Questa ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso di C.G. contro un avviso di accertamento con il quale era stato elevato il reddito da partecipazione nella s.n.c. “I gioielli di Mida”, della quale il predetto era socio al 50%.

La ricorrente articola cinque motivi. L’intimato non ha svolto difese.

2. – La sentenza ha motivato il rigetto dell’appello con la considerazione che, per il medesimo anno, la stessa commissione regionale, con sentenza n. 171/24/2007, aveva annullato l’accertamento effettuato quanto alla società.

Rispetto a simile ratio decidendi la ricorrente, nel quarto motivo dell’odierno ricorso, col quale è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., deduce (pag. 22) di aver proposto separato ricorso anche contro la sentenza riguardante la società.

Sennonchè devesi rilevare che quel ricorso risulta rigettato con ordinanza di questa Corte n. 18952/2010. E dalla richiamata ordinanza risulta che la controversia non attenne solo all’Iva (come asserito dall’agenzia alla medesima pag. 22 dell’odierno ricorso), sebbene anche all’Irpef (all’Irap). Pertanto è da registrare l’avvenuta formazione di un giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, quanto al reddito d’impresa, dal momento che la stessa ricorrente assume essere stato accertato, nei confronti della s.n.c., per il medesimo anno, e con separato avviso, il reddito d’impresa di Euro 43.523,37 cui è legato l’avviso oggetto dell’odierna controversia riguardante il socio (pag. 2 dell’odierno ricorso).

3. – L’irrevocabilità dell’accertamento contenuto nella richiamata sentenza si riflette sull’accertamento del reddito di partecipazione del socio, alla stregua di giudicato (esterno) attinente al presupposto – la determinazione del reddito d’impresa della società – rilevante agli specifici fini. Difatti, in caso di società di persone, l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito del socio sono in rapporto di implicazione (v. da ultimo Cass. n. 18517/2010).

In adesione a quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sez. un. 14815/2008), laddove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, risulti formato un giudicato “parziale”, relativo cioè a singole posizioni, i successivi rapporti fra il detto giudicato e le posizioni dei litisconsorti esclusi vanno risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa; donde il terzo (nella fattispecie, il socio) può certamente trarre beneficio dal giudicato inter alias (nella specie relativo alla società). Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di inammissibilità”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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