Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23230 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.04/10/2017),  n. 23230

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 543-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLZANO, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR di 2^ grado di Bolzano, relativa all’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro, ipotecaria e bollo relativo al contratto di surrogazione per notaio Crepaz del 27/272012 – sostituito in autotutela con l’avviso -, nonchè del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle somme nel frattempo corrisposte dal notaio rogante a seguito dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) emesso dall’Ufficio, in autotutela, in sostituzione del precedente avviso.

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR non ha rilevato la intervenuta definitività dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), notificato il 7/5/2012 e non impugnato; nonchè l’inammissibilità dell’istanza di rimborso a seguito del pagamento operato dal notaio.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto applicabile all’atto di surroga in questione l’esenzione dall’Imposta di registro e Ipotecaria di cui alla norma citata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

Questa Corte ha invero già affermato che “In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poichè lo stesso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57 è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente” (Cass. ord. n. 15005/14; Cass. Sentenza n.4047 del 21/02/2007).

A tali principi non è conforme la decisione impugnata laddove ha ritenuto ammissibile l’istanza di rimborso in considerazione della notifica telematica dell’avviso di liquidazione al solo notaio rogante.

Va, conseguentemente; cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico dellà’intimato le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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