Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2323 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. un., 31/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 31/01/2020), n.2323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21332/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITA URBANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2019 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 15/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato Rita Urbani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La dottoressa M.E., al tempo dei fatti magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Terni con funzioni di sostituto procuratore, è stata sottoposta a procedimento disciplinare perchè incolpata dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g): la magistrata, quale titolare del procedimento penale n. (OMISSIS) a carico di K.S., per i reati di cui all’art. 81 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, in violazione degli artt. 303 e 306 c.p.p., determinata da negligenza inescusabile, aveva omesso di attivarsi tempestivamente perchè fosse disposta la scarcerazione dell’imputato per scadenza, alla data del 1/6/2017 (modificata, quanto alla detta data, l’originaria contestazione), del termine di durata massima della custodia cautelare previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 1, così arrecando un ingiusto danno all’indagato derivante dall’omessa rimessione in libertà; aveva altresì omesso di esercitare tempestivamente l’azione penale entro la medesima data al fine di scongiurare la perdita di efficacia della misura coercitiva in atto.

2. All’esito del giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la magistrata è stata dichiarata responsabile delle su esposte incolpazioni e le stata inflitta la sanzione della censura.

3. La Sezione disciplinare ha ritenuto che la detenzione cautelare dell’indagato, protrattasi illegittimamente dal 1/6/2017 al 9/11/2017, fosse stata determinata da un comportamento negligente dell’incolpata, sorretto da un’erronea interpretazione del sistema processuale. Per la Sezione disciplinare, il principio invocato dalla dottoressa M. – secondo cui “il termine iniziale per l’efficacia di una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare inizia a decorrere dal momento della sua esecuzione, indipendentemente dall’essere stata o meno, tale misura, preceduta da un’altra più grave (in questo senso, Cass. pen. Sez. VI, 23.9.2015, n. 44700)” – trovava applicazione nei confronti di misure non omogenee, ossia nel caso di conversione di misura non custodiale in una custodiale, e viceversa; tale situazione non ricorreva nel caso in cui, come nella specie, la misura coercitiva in carcere era stata sostituita dagli arresti domiciliari, trattandosi di misure coercitive personali omogenee.

4. La dottoressa M. ricorre per cassazione, articolando tre motivi. Il procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), e comma 2, nonchè vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), relativamente al punto della sentenza in cui si è ritenuto errore rilevante sotto il profilo disciplinare il diverso orientamento giurisprudenziale seguito nel calcolo dei termini di scadenza della custodia cautelare.

1.1.- Ad illustrazione del motivo, deduce che le sue difese erano (e sono) incentrate non già sull’autonomia delle due misure cautelari in punto di decorrenza dei termini rispettivi, stabilita a seconda delle diverse tipologie dall’art. 297 c.p.p., commi 1 e 2, bensì dal rilievo che gli arresti domiciliari “non possono essere considerati semplici modalità esecutive della misura carceraria in quanto costituiscono, rispetto alla custodia in carcere, misure autonome, entrambe species del genus custodia cautelare”.

1.2.- Tale diversità ontologica era desumibile proprio dall’art. 284 c.p.p., comma 5, nella parte in cui il legislatore ha ritenuto necessario precisare che “l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare”.

1.3.- Sostiene inoltre che la sua interpretazione era quella condivisa dall’intera Procura della Repubblica e dal Tribunale di Terni.

Al riguardo, la ricorrente precisa che a) nel corso delle indagini preliminari il P.M. aveva chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Terni la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imputato K., con decorrenza dal 1/3/2017; b) la misura era stata sostituita il 12/5/2017 con gli arresti domiciliari, i quali, secondo l’interpretazione delle norme da lei sostenuta e condivisa dall’intero ufficio, erano venuti a scadere l’11/8/2017 (decorrenza del termine di tre mesi dal 12/5/2017); c) la modalità di calcolo era stata fatta propria anche dal gip investito del giudizio immediato, che non aveva proceduto a dichiarare cessata la misura per decorrenza dei termini; d) nella sua nota riservata lo stesso Procuratore della Repubblica aveva ritenuto che il termine di fase fosse scaduto solo l’11/8/2017, e sino al 14 agosto 2017 – decreto di giudizio immediato – la custodia domestica si era protratta sine titulo; e) pure la Procura generale presso la Corte di cassazione, nella prima fase del procedimento disciplinare relativa all’incolpazione, aveva seguito il medesimo meccanismo di computo.

1.4.- Desume da ciò che si era trattato al più di un’erronea, ma plausibile interpretazione di una norma giuridica e non di una interpretazione grossolana e inescusabile, con la conseguenza che la sua condotta non poteva essere censurata sul piano disciplinare, dovendo trovare applicazione la scriminante di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2.

2.- Con il secondo motivo, la M. denuncia l’erronea applicazione delle stesse norme e il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che il contrasto interpretativo tra la Procura generale presso la Corte di cassazione e gli uffici della Procura della Repubblica e del Gip presso il Tribunale di Terni, e quindi della stessa M., fossero frutto di comportamento negligente. In particolare, denuncia il vizio logico giuridico della sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato che l’errore imputato era frutto di una interpretazione dell’intero ufficio giudiziario di appartenenza dell’incolpata, di cui peraltro aveva dato atto lo stesso Procuratore generale nell’udienza dibattimentale disciplinare.

3.- Con il terzo motivo, la magistrata denuncia la violazione e la falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge nonchè il vizio di motivazione, non avendo la Sezione disciplinare dato rilievo alla circostanza che il suo comportamento era stato aderente all’interpretazione della legge seguita dal suo ufficio e che una sua diversa condotta doveva ritenersi inesigibile, in quanto avrebbe comportato l’elevato rischio di rilievi disciplinari, sia pure per incolpazioni diverse.

3.1.- Aggiunge che non si era verificata alcuna compromissione della credibilità e del decoro del magistrato, nè tantomeno del prestigio dell’istituzione giudiziaria, come testimoniava l’elogio formulato dal Procuratore della Repubblica di Terni nel rapporto per la sua quarta valutazione di professionalità, e che non vi era stata alcuna doglianza da parte dell’imputato, sicchè non si era realizzato il presupposto di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, lett. g).

4. – I motivi, che si valutano congiuntamente per la connessione che li lega, sono infondati.

4.1.- Va in primo luogo ricordato il principio, ripetutamente affermato da queste Sezioni unite, secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicchè l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g). Tali illeciti non sono scriminati nè dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, nè dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall’eventuale strutturale disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare (Cass. Sez. Un. 26/06/2019, n. 17120; Cass. Sez. Un., 19/02/2019, n. 4887).

4.2.- Con riguardo all’ipotesi di cui dell’art. 2, lett. g), si è poi affermato in precedenti analoghi che essa è integrata ogni qualvolta l’illecito disciplinare risulti frutto di una “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inscusabile”. L’ipotesi può concorrere con quella prevista dalla lettera a) dello stesso art. 2 – a norma del quale costituisce illecito disciplinare il comportamento che, violando i doveri di cui all’art. 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetto della dignità della persona), arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti: le due ipotesi della lett. a) e della lett. g) sono infatti accomunate dalla violazione del dovere di diligenza che grava sul magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, distinguendosi la lett. a) dalla necessaria ricorrenza di un danno ingiusto (o di un indebito vantaggio) ad una delle parti e la lett. g) per il fatto che la violazione del dovere di diligenza deve integrare una grave violazione di legge per ignoranza o negligenza inescusabile (Cass. Sez.Un., 12/3/2015, n. 4954).

4.3.- Quanto al “danno ingiusto”, conseguente al comportamento negligente del magistrato che non ha vigilato sull’osservanza dei termini di durata della custodia cautelare, – e che costituisce il presupposto dell’ipotesi di cui alla lettera a) -, esso ricorre indipendentemente dall’eventuale doglianza sollevata dall’imputato o dalla circostanza che l’episodio abbia avuto o non risonanza pubblica (Cass. Sez. Un., 19/2/2019, n. 4887), dovendosi ritenere sussistente sia il danno, perchè la privazione della libertà personale è una delle lesioni più pesanti che una persona possa subire, sia la sua ingiustizia, perchè è stata violata la norma che fissa i limiti massimi delle misure coercitive (così Cass. n. 4954/2015, cit.).

5.- Non vi è contestazione sugli elementi di fatto che connotano l’illecito, come ricostruiti dalla Sezione disciplinare e integranti la violazione, da parte della dottoressa M., delle norme di cui agli artt. 303 e 306 c.p.p.. Ella, quale titolare del procedimento penale a carico di K.S., omise di attivarsi tempestivamente perchè fosse disposta la scarcerazione dell’imputato per scadenza, alla data del 1 giugno 2017, del termine di durata massima della custodia cautelare.

7.- Per la Sezione disciplinare, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta il 12/5/2017, non comportava la decorrenza di un nuovo termine, trattandosi di misure coercitive omogenee, e l’opposta tesi propugnata dall’incolpata non trovava conforto nella giurisprudenza di legittimità nè nella dottrina più accreditata.

8.- Si tratta di un apprezzamento del tutto in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui “La regola della retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari trova applicazione anche quando una prima ordinanza abbia disposto gli arresti domiciliari e una seconda la custodia cautelare.”. Secondo i giudici di legittimità, il principio è chiaramente evincibile dall’art. 284 c.p.p., comma 5, ai sensi del quale “l’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare” (Cass. 25/08/2009, n. 34203; Cass., 15/04/2009, n. 21544; nello stesso senso, Cass. 11/6/2009,n. 24274, in cui si è sottolineato che il disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3, fa riferimento alla medesima misura e ciò va interpretato nel senso di misure “coercitive custodiali”, nel cui ambito rientra oltre che la custodia cautelare in carcere anche quella domiciliare).

9.- I precedenti giurisprudenziali invocati dalla M., al fine di corroborare la sua tesi circa l’esistenza di contrasti interpretativi sulle modalità di computo dei termini, – sicchè la sua condotta non si porrebbe in violazione di legge, essendo piuttosto il risultato di una diversa interpretazione di norme di diritto, idonea ad escludere ogni responsabilità disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2 – non valgono allo scopo, giacchè la gran parte di essi (in disparte l’imprecisione di alcuni riferimenti, che riguardano fattispecie del tutto diverse), si riferiscono alla sostituzione di misure diverse da quelle coercitive custodiali del carcere o degli arresti domiciliari (v. Cass. 23/10/2013,n. 46271; Cass. 23/9/2015, n. 44700), mentre l’unico precedente in termini (Cass. 16/11/2005, n. 14420) non ha trovato ulteriore riscontro.

10.- Neppure può valere come scriminante della condotta della incolpata l’esistenza di una prassi del suo ufficio, e dello stesso giudice delle indagini preliminari, difforme dagli orientamenti della Suprema Corte, dovendosi al riguardo ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, non può escludere la responsabilità disciplinare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nè la prassi seguita nello stesso o in altri uffici, nè i comportamenti tenuti dal soggetto investito della titolarità dell’ufficio, “siccome è inidonea a rendere scusabile un errore tecnico che un magistrato non può e non deve commettere” (Cass., Sez. Un., 6/5/2008, n. 11037). Tra i doveri fondamentali del magistrato, elencati nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, vi è infatti la diligenza, la quale impone sempre un’adeguata verifica dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di emettere un provvedimento giurisdizionale.

11.- Va peraltro ricordato che l’accertamento della Sezione disciplinare circa la sussistenza o meno in concreto nell’attività giurisdizionale svolta dall’incolpato dei connotati oggettivi o soggettivi suscettibili di conferirle valenza di illecito disciplinare, e quindi anche della negligenza e dell’inescusabilità dell’ignoranza che abbiano determinato la grave violazione di legge, costituisce un giudizio di fatto sindacabile in sede di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione solo in quanto investito da critiche idonee ad evidenziare insufficienze e contraddittorietà dell’iter argomentativo (Cass., Sez. Un., 9/11/2009, n. 23671; Cass., 22/12/1999, n. 923, richiamata da Cass. 21/1/2010, n. 968; v. pure Cass. Sez. Un., 23/1/2015, n. 1241, che riconduce il vizio di motivazione denunciabile per cassazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati all’art. 606 c.p.p., lett. e; nello stesso senso, Cass. Sez. Un., 20/12/2018, n. 33017).

12.– Ma anche sotto quest’ultimo profilo il ricorso non merita accoglimento, dovendosi piuttosto rilevare che la ricorrente, lungi dall’indicare sotto quali aspetti l’iter argomentativo svolto dalla Sezione disciplinare sia sindacabile sotto il profilo della sua congruità, adeguatezza e logicità, si limita a ribadire di aver fatto applicazione di una regola generalmente condivisa all’interno del suo ufficio, riproponendo una circostanza fattuale che la Sezione disciplinare ha sia pure implicitamente valutato, ritenendola inidonea ad escludere tanto la negligenza che ha determinato la grave violazione di legge quanto la scusabilità dell’errore.

13.- Il magistrato ha costante obbligo di vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, senza che possano rilevare, ai fini della scusabilità dell’errore, carichi di lavoro eccessivi o omesse o erronee indicazioni da parte della cancelleria (v. Cass. Sez. Un., 6/4/2017, n. 8896, che rinvia a Cass. Sez. Un. 12/1/2011, n. 507; Cass. Sez. Un., 29/7/2013,n. 18191), o, come nella specie, prassi non sorrette da disposizioni normative: nel caso in esame, il controllo non è avvenuto ed ha causato una prosecuzione illegittima della detenzione per oltre cinque mesi.

14.- Del pari è irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, la circostanza che la dottoressa M. abbia ricevuto elogi dal capo del suo ufficio in occasione del giudizio di idoneità alla quarta valutazione di professionalità, dovendosi anche in tal caso rammentare che, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall’incolpato – anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’istituzione – e la determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito affidati alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. Un., 5/5/2006, n. 10313).

15.- Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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