Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2323 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2323 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 7655-2014 proposto da:
SCARLATO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato
ELETTRA BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per 4 /14
legge;

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

- controricorrente
avverso la sentenza n.

424/2013 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 28/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/06/2017

dal

Consigliere

Dott.

/

GABRIELE POSITANO;

Rilevato che:

con atto di citazione del 21 dicembre 2005, Simone Scarlato evocava in
giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento dei
danni subiti in conseguenza dell’infezione da HCV contratta a seguito di
somministrazione di emoderivati cui si era sottoposto perché affetto da
emofilia di tipo A. Costituitosi il Ministero eccepiva la prescrizione del diritto al

novembre 2007 rigettava la domanda proposta dall’attore per intervenuta
prescrizione, compensando integralmente le spese di lite tra le parti;
avverso tale decisione proponeva appello Simone Scarlato e la Corte
d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2013, respingeva
l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite
in favore del Ministero;
contro tale decisione propone ricorso per cassazione Simone Scarlato sulla
base di tre motivi. Resiste il Ministero della Salute con controricorso.
Considerato che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di
quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte
Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore
nomofilattico;
con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema
Corte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un’intesa e, dunque, di
rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Corte
d’Appello di Milano depositata il 28 gennaio 2013), a spese compensate, come

risarcimento e l’infondatezza della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 13

da dichiarazione di accettazione dell’equa riparazione ai sensi dell’art. 27 bis
della legge 11 agosto 2014, n. 114 del 3 settembre 2016 e rinuncia al ricorso
del 23 maggio 2017;
ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’estinzione del processo e
che non si debba provvedere in merito alle spese;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte
impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato /
/2`2-/
3

già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del
2015).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.

Così deciso in data 7 giugno 2017

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