Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2323 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2323 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

PU

SENTENZA

Fpf,

sul ricorso 13387-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AMMINISTRAZIONE AUTOMOMA
DEI MONOPOLI DI STATO (AAMS), in persona del

Data pubblicazione: 03/02/2014

Direttore generale pro tempore, domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
2013
1984

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrenti contro

a

k

1

LOTTOMATICA GROUP S.P.A., STANLEY INTERNATIONAL
BETTING LIMITED;
– intimate –

Nonché da:
INTERNATIONAL

STANLEY

BETTING

LIMITED

(c.f.

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 14, presso l’avvocato JACCHIA
ROBERTO A., che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TERRANOVA ANTONELLA, FABIO FERRARO,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE,

LOTTOMATICA GROUP S.P.A., AMMINISTRAZIONE AUTOMOMA
DEI MONOPOLI DI STATO (AAMS);
– intimati –

Nonché da:

GB896111019), in persona del legale rappresentante

LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (C.F./P.I. 08028081001),
già LOTTOMATICA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso
l’avvocato MIRABILE CARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LEOZAPPA PATRIZIO,

2

giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

INTERNATIONAL

STANLEY

BETTING

LIMITED

(c.f.

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 14, presso l’avvocato JACCHIA
ROBERTO A., che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TERRANOVA ANTONELLA, FABIO FERRARO,
giusta procura in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

MINISTERO

DELL’ECONOMIA

E

DELLE

FINANZE,

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
(AAMS);

intimati

Nonché da:
STANLEY

INTERNATIONAL

BETTING

LIMITED

GB896111019), in persona del legale rappresentante

(c.f.

GB896111019), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 14, presso l’avvocato JACCHIA
ROBERTO A., che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TERRANOVA ANTONELLA, FABIO FERRARO,

3

giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale successivo;
– controricorrente e ricorrente incidentale
successivo contro

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA
47, presso l’avvocato MIRABILE CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LEOZAPPA PATRIZIO, giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale successivo;
– controricorrente al ricorso incidentale
successivo contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AMMINISTRAZIONE AUTOMOMA
DEI MONOPOLI DI STATO (AAMS), in persona del
Direttore generale pro tempore, domiciliati in

LOTTOMATICA GROUP S.P.A. (C.E./P.I. 08028081001),

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrenti al ricorso incidentale
successivo-

avverso la sentenza n. 1122/2012 della CORTE

4

D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Generale dello

udito,

per

incidentale

la controricorrente e ricorrente
STANLEY

INTERNATIONAL

BETTING,

l’Avvocato JACCHIA ROBERTO che si riporta;
uditi,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale LOTTOMATICA, gli Avvocati MIRABILE
CARLO e LEOZAPPA PATRIZIO che si riportano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso STANLEY previa
correzione della motivazione con riferimento al
secondo motivo; accoglimento del ricorso del M.E.F.
limitatamente ai motivi secondo, quarto, quinto,
settimo, ottavo ed undicesimo, rigettati o

Stato PIO MARRONE che si riporta;

assorbiti gli altri; inammissibilità art.360 bis
lett.A c.p.c. del ricorso incidentale della
LOTTOMATICA.

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione
proposta dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze

(d’ora innanzi solo

nonché

MEF)

dall’Amministrazione

(d’ora innanzi solo MS)

Autonoma dei Monopoli di Stato

avverso il lodo arbitrale del 30.6.2005/1.8.2005,
censurato innanzi alla stessa Corte, con il quale era
stato accertato che la data iniziale di decorrenza della
concessione del gioco del lotto, affidata a
spa

(ora GTECH spa),

Lottamatica

con DM 17.3.1993 e succ. mod., era

quella dell’8.6.1998 e che, di conseguenza, la scadenza
finale del provvedimento concessorio sarebbe 1’8.6.2016;
ed ha dichiarato inammissibile l’intervento di
International Betting

Limited,

Stanley

condannando le

amministrazione e l’intervenuta al pagamento, in solido,
delle spese processuali in favore della concessionaria.
***

2. Tale questione si era posta in ragione del fatto che la

concessione rilasciata dai
Lottomatica

e ora

(poi Lottomatica Scpa,

GTECH spa,

Lottomatica)

MS

all’allora

Consorzio

quindi Lottomatica spa

ma d’ora in avanti semplicemente

per l’esercizio del gioco del lotto

automatizzato, con il DM 17/3/1993, aveva conosciuto
alcune traversie in ragione della nascita di una procedura
d’infrazione e di un contenzioso apertosi in sede
6

comunitaria (per la ipotizzata violazione di alcune
disposizioni del Trattato CEE e di altre della direttiva
77/62 CEE, e succ. mod., in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture) che
aveva portato a successivi provvedimenti delle

Amministrazioni e, infine, solo in data 17/6/1998,
all’archiviazione della procedura d’infrazione in sede
comunitaria.
L’odierno giudizio scaturisce per il fatto che Lottomatica
aveva avviato una procedura di accertamento in sede
arbitrale, relativa alla data di scadenza effettiva della
concessione, essendo insorto contrasto con le
Amministrazioni pubbliche (le AA. PP.), che sostengono
esservi scadenza al 17 aprile 2012, di contro al
concessionario, che posticipa all’8 giugno 2016 la data di
cessazione del rapporto.
Così, con l’atto di accesso agli arbitri, Lottomatica ha
chiesto di voler accertare e dichiarare

«che la data

iniziale di decorrenza della concessione (…) è quella
dell’8 giugno 1998 e che, di conseguenza, la scadenza
finale della concessione è all’8 giugno 2016»

e, di

contro, i MS, con pari atto di richiesta hanno chiesto
che, a fronte di una data iniziale individuata nel 17
aprile 1993, si pervenisse all’accertamento della data di
scadenza della concessione nel giorno 17 aprile 2012.

7

Il collegio arbitrale ha accolto la tesi della società
concessionaria, con integrale compensazione delle spese
del giudizio.

***
3.

Il giudice dell’impugnazione del lodo, nella specie e

per quello che interessa in questa sede, ha respinto tutte
le censure svolte dalle amministrazioni appellanti, con le
quali sono state dedotte violazioni di legge e carenze o
difetti o contraddittorietà di motivazione. In
particolare, secondo la Corte territoriale, non avrebbe
avuto pregio, anzitutto, il motivo n. 5 con il quale le
AA. PP. si erano dolute del mancato esame del problema
della qualificazione e della valutazione del periodo di
gestione di Lottomatica anteriormente alla data di
chiusura della procedura d’infrazione in sede comunitaria,
atteso che il quesito sottoposto agli arbitri si sarebbe
limitato a richiedere, da parte degli arbitri, solo
l’individuazione della data iniziale di decorrenza della
concessione e la conseguente scadenza finale, ciò che
avrebbe puntualmente formato oggetto di risposta senza il
compimento, neppure in via subordinata, di indagine in
ordine alla qualificazione ed alla valutazione del periodo
pregresso. Inoltre, secondo la Corte d’Appello, erano
inammissibili parte del primo motivo ed il quarto motivo
d’impugnazione del lodo contenenti una generica denuncia
di violazione delle regole e principi dell’ordinamento
8

giuridico nazionale e comunitario, che non sarebbero stati
tenuti distinti nelle competenze, negli atti e nelle
relative responsabilità, per difetto di specificità della
denuncia delle norme violate.
Secondo i detti giudici, erano infondate anche le censure

lettura una chiara ricostruzione della

ratio

alla motivazione contenuta nel lodo, emergendo dalla sua
decidendi

improntata su una ricostruzione dell’iter formativo della
concessione, per tappe ed atti successivi, fino alla sua
conduzione alla piena conformità con il diritto
comunitario suggellata dall’atto di archiviazione della
procedura d’infrazione, atto costituente il «momento
genetico del provvedimento concessorio>>. Peraltro, di
tale motivazione le critiche si sarebbero limitate ad
offrire una seconda e diversa ricostruzione, costituente
una sorta di riesame del merito del giudizio,
inammissibile in fase rescindente.
Del pari, erano infondate le critiche di difetto della
motivazione affidate al secondo e terzo motivo
d’impugnazione, aventi ad oggetto la natura della
condizione apposta nell’art. 32 del DM 8/11/1993 (secondo
gli arbitri, una condicio iuris, avente natura sospensiva)
le cui argomentazioni dimostrative erano chiaramente
spiegate alla p. 35 e ss. del lodo. Né avevano pregio le
censure, pure contenute nei detti motivi, con le quali gli
appellanti denunciavano la cattiva interpretazione in
9

ordine alla natura ed alla struttura della condizione,
facendo riferimento ai criteri ermeneutici di cui agli
artt. 1362 e 1363 c.c. in quanto gli arbitri avrebbero
spiegato il loro

dictum

facendo ricorso al preciso

riferimento normativo costituito dalla «provenienza

esterna della condizione>>, in tal modo escludendo, <>.

***
4. La decisione è stata impugnata per cassazione:
a) dalle Amministrazioni pubbliche sopra menzionate (MEF e
MS), con ricorso notificato in data 28 maggio 2012 e
affidato ad undici motivi, illustrati anche da memoria, a
cui ha prestato adesione
Limited,

Stanley International Betting

sia preventiva sia con <> del 6

luglio 2012 e memoria, e contro cui resiste Lottomatica,
con controricorso e memoria illustrativa;
b) dalla

Stanley International Betting Limited con ricorso

(denominato ricorso con contestuale ricorso incidentale
adesivo condizionato), notificato il 28 maggio 2012,
affidato a due motivi, illustrati anche da memoria, cui
resiste Lottomatica, con controricorso e memoria;
c) da Lottomatica, con ricorso incidentale, affidato ad un
unico motivo, illustrato anche da memoria, contro cui

10

resistono,

con

controricorso

e

memoria

sia

le

Amministrazioni che Stanley International Betting Limited.
5. All’odierna udienza, udite le parti che hanno concluso
come da verbale, la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Avverso la stessa sentenza sono state proposte distinte
impugnazioni che devono perciò essere trattate
congiuntamente, previa loro riunione (per avere ad oggetto
la medesima sentenza), tenendo presente che la
qualificazione dei ricorso devono far capo alle previsioni
di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., tenuto conto,
peraltro, che tali autoqualificazioni hanno rilievo
pratico alla stregua del principio di diritto già
affermato dalla questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5578 del 2003) e secondo cui il principio di unicità del
processo di impugnazione contro una stessa sentenza
comporta che, una volta avvenuta la notificazione della
prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte
in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel
caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il
controricorso e tuttavia tale modalità formale non può
considerarsi essenziale ed ogni ricorso successivo, anche
se proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso
incidentale (fermo restando che la sua ammissibilità
resta, in ogni caso, condizionata, al rispetto del termine
11

di quaranta giorni per la notificazione del controricorso
– emergente dal combinato disposto degli artt. 370, primo
comma, e 369, primo comma, cod. proc. civ.-; termine che
decorre dall’ultima notificazione dell’impugnazione
principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata

notificata anche alla parte che propone l’impugnazione
incidentale).
Alla stregua di tali principi il ricorso principale è
quello proposto dalle AA.PP. perché, pur essendo stato
notificato in data pari a quello di
Betting Limited,

Stanley International

quest’ultimo ha espressamente esposto la

sua natura incidentale adesiva condizionata e, inoltre,
tale lo fanno intendere anche ragioni di ordine logico,
considerando i capi della sentenza che i singoli ricorsi
hanno censurato.
2.1.

Il primo motivo del ricorso principale (con il quale

le AA.PP. si dolgono della nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt.
829 e 830 c.p.c. e della violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione
all’art. 360 primo co. n. 4 c.p.c.), le ricorrenti
censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha
omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della
controversia che, ove esaminato, avrebbe potuto condurre
ad una decisione diversa da quella adottata, e
precisamente nella parte in cui ha escluso dal giudizio
12

arbitrale la questione concernente la qualificazione
giuridica del periodo di gestione del gioco del lotto da
parte di Lottomatica nel periodo anteriore
all’archiviazione della procedura d’infrazione in sede
comunitaria (ossia della data di concessione come
individuata dagli arbitri).

i.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso principale (con il

quale le AA.PP. si dolgono della nullità della sentenza
per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2
n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp att. C.p.c., in
relazione all’art. 360 primo co. n. 4 c.p.c.), le
ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in
cui ha respinto il quinto motivo d’impugnazione del lodo
con motivazione apparente fatta di affermazioni
apodittiche che non consentirebbero d’individuare le
ragioni su cui poggia la decisione di esclusione dal
giudizio arbitrale delle qualificazioni e valutazioni
inerenti il periodo pregresso rispetto all’archiviazione
della procedura d’infrazione in sede comunitaria (ossia
della data di concessione come individuata dagli arbitri).
2.3. Con il terzo mezzo (con il quale le AA.PP. si dolgono

del difetto assoluto di motivazione o della motivazione
apparente di essa, in relazione all’art. 360 primo co. n.
5 c.p.c.), le ricorrenti si dolgono del vizio di
motivazione della sentenza impugnata che sarebbe tale da
rendere impossibile la ricostruzione del ragionamento
13

seguito

dalla

Corte

per

pervenire

al

rigetto

dell’impugnativa del lodo e che non consentirebbe
d’individuare le ragioni su cui poggia la decisione di
esclusione dal giudizio arbitrale delle qualificazioni e
delle valutazioni inerenti il periodo pregresso rispetto

all’archiviazione della procedura d’infrazione in sede
comunitaria.
2.4.

Con il quarto motivo (con il quale le AA.PP. si

dolgono della nullità della sentenza per violazione
dell’art. 366 n. 4 c.p.c. e dell’art. 830 c.p.c., in
relazione all’art. 360 primo co. nn. 3 e 4 c.p.c.), le
ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in
cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo
d’impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specifica
indicazione delle norme violate innanzi al Collegio
arbitrale, trattandosi di disposizioni e principi
fondamentali agevolmente desumibili dal contesto
dell’impugnazione: principi di legalità e di competenza di
cui all’art. 97 Cost., principi di competenza,
sussidiarietà e proporzionalità dell’azione dell’UE e dei
suoi organi, di cui all’art. 5 TUE).
2.5.

Con il quinto mezzo del ricorso principale (con il

quale le AA.PP. si dolgono della nullità della sentenza
per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2
n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp att. C.p.c., in
relazione all’art.

360 primo co. n.

4 c.p.c.),

le
14

ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in
cui ha respinto il primo motivo d’impugnazione del lodo
con motivazione apparente fatta di affermazioni
apodittiche che non consentirebbero d’individuare le
ragioni su cui poggia la decisione di ritenere legittima

la soluzione arbitrale secondo cui, ai fini
dell’individuazione della data iniziale della concessione,
l’elemento costitutivo del rapporto concessorio, pur anche
traslativo di poteri pubblici nazionali in favore del
concessionario, fosse un atto adottato da un organo
comunitario ovvero un suo parere implicito, per quanto non
formalizzato, di non contrasto della concessione nazionale
con i principi e le regole del sistema comunitario
(l’archiviazione del procedimento di infrazione).
2.6.

Con il sesto motivo (con il quale le AA.PP. si

dolgono del difetto assoluto di motivazione o della
motivazione apparente di essa, in relazione all’art. 360
primo co. n. 5 c.p.c.), le ricorrenti si dolgono del vizio
di motivazione della sentenza impugnata che sarebbe tale
da rendere non chiare le motivazioni su cui poggia il
rigetto dell’impugnativa del lodo che non darebbero conto
delle opposte ragioni dedotte dagli impugnanti per
contrastare l’affermazione degli arbitri circa l’elemento
costitutivo del rapporto concessorio, pur anche traslativo
di poteri pubblici nazionali in favore del concessionario,
identificato in un atto adottato da un organo comunitario
15

ovvero un suo parere implicito,

per quanto non

formalizzato, di non contrasto della concessione nazionale
con i principi e le regole del sistema comunitario
(l’archiviazione del procedimento di infrazione).
2.7.

Con il settimo (con il quale le AA.PP. si dolgono

della nullità della sentenza per violazione degli artt. 97
Cost., 1 1. n. 241/90, 5 TUE, nonché della violazione dei
principi di competenza, sussidiarietà e proporzionalità in
relazione all’art. 360 primo co. n. 3 c.p.c.), le
ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in
cui ha respinto il primo motivo d’impugnazione del lodo
per l’impossibilità giuridica di configurare un atto
adottato da un organo comunitario quale elemento
costitutivo di un rapporto concessorio, traslativo di
poteri pubblici nazionali in favore del concessionario, al
termine di un procedimento amministrativo attivato
dall’autorità nazionale (l’archiviazione del procedimento
di infrazione).
2.8. Con l’ottavo mezzo (con il quale le AA.PP. si dolgono

della nullità della sentenza per violazione dell’art. 111,
comma 6, Cost., 132, coma 2 n. 4, c.p.c. e dell’art. 118
disp att. C.p.c., in relazione all’art. 360 primo co. nn.
3 e 4 c.p.c.), le ricorrenti censurano la decisione
impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo e
terzo motivo d’impugnazione del lodo con motivazione
apparente fatta di affermazioni apodittiche che non
16

consentirebbero d’individuare le ragioni su cui poggia la
decisione di ritenere adeguatamente motivato l’assunto
arbitrale di qualificazione della condizione apposta
dall’art. 32 DM 17/3/1993 (secondo cui •

gli stessi

decreti diverranno impegnativi per il MEF ove la

in contrasto con le prescrizioni del Trattato)

Commissione CEE non ritenga che le relative clausole siano
non come

una condizione volontaria ma in una condicio iuris di tipo
sospensiva e di origine legale, avente efficacia ex nunc.
2.9.

Con il nono motivo del ricorso principale (con il

quale le AA.PP. si dolgono del difetto assoluto di
motivazione o della motivazione apparente di essa, in
relazione all’art. 360 primo co. n. 5 c.p.c.), le
ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della
sentenza impugnata che sarebbe tale da rendere impossibile
la ricostruzione del ragionamento seguito dalla Corte per
pervenire al rigetto dell’impugnativa del lodo con i
motivi primo e secondo; che, a tal uopo, le ricorrenti
richiamano stralci del tenore letterale del lodo, a loro
avviso leggibile allo scopo far emergere l’incongruità
della motivazione della sentenza in questa sede impugnata,
con particolare riferimento alle dichiarazioni di tenore
confessorio del legale rappresentante della soc.
Lottomatica, e più in generale al comportamento di fatto
tenuto dalle parti.

17

2.10.

Con il decimo (con il quale le AA.PP. si dolgono

dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360 primo co. n. 5 c.p.c.), le
ricorrenti censurano il vizio di motivazione della

sentenza impugnata che sarebbe tale anche in relazione al
mancato esame delle doglianze relative alla violazione, da
parte degli arbitri, nell’interpretazione degli artt. 32 e
33 del DM 17/3/1993 e cioè della natura della condizione
ivi apposta, degli artt. 1362 e 1363 c.c., applicabili
anche all’interpretazione degli atti amministrativi,
nonché alle norme che disciplinano la condizione (artt.
1353 e 1360 c.c.), per cui la decisione impugnata si
sarebbe tradotta in un inammissibile non liquet,

sia pure

mascherato dall’affermazione secondo cui la motivazione
che sorreggerebbe quella interpretazione data dagli
arbitri sarebbe immune da vizi.
2.11. Infine, con l’undicesimo ed ultimo mezzo del ricorso

principale (con il quale le AA.PP. si dolgono della
nullità della sentenza per violazione degli artt. 1362,
1363, 1353 e 1360 c. .c., in relazione ai principi
comunitari in tema di tutela della concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e
trasparenza e all’art. 360 primo co. n. 3 c.p.c.), le
ricorrenti censurano la decisione impugnata, nella parte
in cui non ha riconosciuto il carattere volontario, con
18

effetti retroattivi, della condizione apposta dall’art. 32
DM 17/3/1993 al rapporto concessorio per cui è causa,
utilizzando come criteri ermeneutici la comune intenzione
delle parti e valutando il loro comportamento complessivo,
come gli atti attuativi della concessione, nonché

valutando l’art. 33 ed il preambolo contenuti nello stesso
DM, in ossequio al canone dell’interpretazione delle
clausole di un atto per mezzo delle altre, al fine di
privilegiare tra le due possibili interpretazioni quella
conforme al diritto comunitario che non tollera
protrazioni delle concessioni oltre il termine stabilito
in violazione delle previsioni contrarie al monopolio e in
conformità alle procedure ad evidenza pubblica e alla
tutela della concorrenza e del mercato.

***
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto, la

Lottomatica ha censurato la sentenza della Corte
territoriale nella parte in cui ha respinto la propria
eccezione di tardività (e inammissibilità) della proposta
impugnazione in quanto notificata alla parte dopo il
termine (di novanta giorni dalla notificazione del lodo
arbitrale,avvenuta il 16 settembre 2005) scaduto il 15
dicembre 2005, non valendo quello di notifica del ricorso
al difensore, avv. Mirabile (tempestivamente eseguito) in
ossequio alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa

19

Corte n. 3075 del 2003 e alla non sanabilità del vizio a
seguito di costituzione in giudizio della parte.
4.1.Con il primo motivo del ricorso proposto da
International Betting Limited

Stanley

(con il quale si deduce

l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su

un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5
c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell’art. 360
n. 3 c.p.c.) la società intervenuta, premesso la propria
legittimazione ad impugnare anche in via principale i capi
della sentenza incidenti direttamente nella propria sfera
giuridica, lamenta la condanna in solido al pagamento
delle spese processuali in un giudizio ov’era intervenuta
quando era già stata fissata l’udienza di precisazione
delle conclusioni e senza una ripartizione ponderata delle
stesse tenuto conto che non dovrebbe esservi uguale
responsabilità tra chi promuove e dà impulso al processo e
chi vi interviene a giudizio quasi concluso, riservando a /
sé stesso un ruolo circoscritto.
4.2.Con il secondo mezzo del ricorso proposto da
International Betting Limited,

Stanley

fatto valere anche con

ricorso incidentale condizionato proposto con lo stesso
atto nell’ipotesi che, anche successivamente, il ricorso
delle amministrazioni lo fosse stato (e con il quale si
deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 267
e 344 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
20

motivazione su un punto decisivo della controversia, ex
. art. 360 n. 5 c.p.c.), la società intervenuta, premesso la
propria legittimazione ad impugnare anche in via
principale il capo della sentenza con il quale è stato
dichiarato inammissibile il proprio intervento adesivo

dipendente nel giudizio di impugnazione del lodo da parte
della amministrazioni pubbliche di cui in epigrafe, in
quanto antecedente logico della pronuncia sulle spese
incidente direttamente nella propria sfera giuridica,
lamenta la pronuncia di inammissibilità da parte della
Corte territoriale in ordine al proprio intervento adesivo
dipendente proposto nel giudizio a quo. Secondo
l’interventrice, sarebbe censurabile la decisione della
Corte territoriale sia nell’affermazione secondo cui nel
giudizio di appello non sarebbe normalmente consentito
l’intervento meramente adesivo dipendente sia nell’altra
che esclude l’applicabilità al giudizio
previsione di cui all’art.

816-quinquies

a quo

della

c.p.c., perché

introdotta solo con il D. Lgs. n. 40 del 2006 e ciò in
quanto l’espansione del principio del contraddittorio e la
sempre più marcata assimilazione dell’arbitrato alla
giurisdizione avrebbero consentito ciò che la Corte a quo
ha escluso.

***
5.Come si è detto sopra, previa riunione dei ricorsi,
attinenti tutti alla stessa pronuncia, appare utile
21

iniziare l’esame delle doglianze da quelle espresse nel
ricorso principale delle Amministrazioni, apparendo le
questioni poste dal ricorso in pari data da
International Betting Limited

Stanley

(inerenti le spese del

giudizio regolato dalla sentenza oggi impugnata) questione

conclusiva dell’intero giudizio.
5.1.1 primi tre motivi di ricorso delle Amministrazioni (e
del «controricorso adesivo» della interventrice),
attenendo all’identica parte della motivazione contenuta
nella sentenza impugnata (la giustificazione della
decisione di esclusione, dal thema decidendum del giudizio
arbitrale, delle qualificazioni e delle valutazioni
inerenti il periodo pregresso rispetto a quello
principiato a far data dall’archiviazione della procedura
d’infrazione in sede comunitaria, ossia rispetto alla data
di operatività della concessione così come individuata
dagli arbitri), possono essere esaminati congiuntamente
per la loro evidente e stretta connessione.
Tali censure, con le quali si lamentano i vizi di omessa
pronuncia, violazione degli obblighi giuridici di
motivazione e di difetto assoluto di motivazione o di sua
dotazione solo apparente, sono infondate in quanto la
sentenza criticata, al contrario di quanto affermato dai
ricorrenti, contiene la decisione che si assume mancante
(per presunta omessa pronuncia), essendo la stessa
illustrata alla p. 7 della motivazione (dove è stato
22

espressamente escluso che l’oggetto del procedimento
arbitrale, come introdotto dalla parte, si potesse
riferire anche all’esame del rapporto svoltosi per un
periodo temporale più lungo e diverso da quello posto agli
arbitri dal quesito avanzato dalla Lottomatica e,

precisamente, anche riguardo al periodo anteriore alla
decisione adottata dagli organi comunitari), così come
contiene anche la motivazione della soluzione adottata,
che è costituita proprio dall’affermazione dell’esclusione
dell’indagine, richiesta dalle Amministrazioni, sul
periodo pregresso rispetto a quello oggetto del quesito di
accesso agli arbitri posto dalla Lottomatica. Infatti,
sotto quest’ultimo profilo non occorreva una particolare
motivazione del giudice di appello per convalidare
l’esclusione di quanto gli arbitri hanno ritenuto estraneo
alla loro indagine, avendo la Corte territoriale ricavato
tale conclusione attraverso il detto ragionamento, ossia
attraverso l’esame del contenuto del quesito posto agli
arbitri, così esplicitandosi anche la

ratio decidendi

contenuta in essa decisione.
Tale conclusione, con la quale si respingono il secondo
(violazione dell’obbligo di motivazione) ed il terzo
(insussistenza della motivazione) dei motivi contenuti nel
ricorso principale, è in armonia con il principio di
diritto già enunciato da questa Corte (v. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6986 del 2007) e secondo il quale, nella
23

materia dell’impugnazione del lodo arbitrale, il difetto
di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n.
5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3 dello
stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui
la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal

punto carente da non consentire l’individuazione della
ratio della decisione adottata o, in altre parole, da
denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile
sul piano dialettico, sì da risolversi in una nonmotivazione; principio che non può spingersi fino al punto
di ritenere che l’obbligo di motivazione, posto a carico
del giudice dell’impugnazione del lodo, comporti anche il
dovere di confutare le ragioni valevoli contro la
soluzione accolta, specie ove queste siano implicitamente
desumibili dalla chiarezza dell’Iter logico seguito nella
soluzione accolta. Infatti, la previsione di cui all’art.
829, primo comma, n. 5), c.p.c., nella parte in cui
richiama la disposizione di cui all’art. 823, secondo
comma, n. 5), dello stesso codice, la quale impone agli
arbitri solo <>,
riduce al contempo il controllo del giudice
dell’impugnazione il quale deve limitarsi a verificare che
il lodo sia provvisto di tale sommaria esposizione, da cui
sia desumibile

l’iter logico della decisione, senza che

tale difformità di controllo rispetto alla motivazione del
giudice dello Stato possa comportare un possibile profilo
24

di contrasto con il principio di uguaglianza, essendo lo
strumento dell’arbitrato una scelta libera e consapevole
dei contraenti i quali ben conoscono i limiti di sindacato
I

di legalità posti ai giudici statali nel controllo di
nullità.

Tale ragionamento ha, del resto, trovato riscontro nel già
chiarito rapporto tra l’interpretazione contrattuale
compiuta dagli arbitri ed il controllo di legalità che
compete alla Corte d’appello, essendosi,
condivisibilmente, già affermato (Cass. Sez. l, Sentenza
n. 13511 del 2007) il principio secondo cui il giudizio di
impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente
la verifica della legittimità della decisione resa dagli
arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi
sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto
dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione
del contratto oggetto del contendere, non è censurabile
nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola
eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso
sia completamente mancate od assolutamente carente, ciò
che visibilmente non è nel caso di specie.
***

5.2.11 quarto motivo di ricorso delle Amministrazioni (e
del <> della interventrice), pure attinenti al rigetto
del primo motivo d’impugnazione del lodo, ma formulati con
riguardo alla motivazione della Corte territoriale, devono
essere trattati congiuntamente, stante la loro
strettissima connessione.
Anche tali motivi sono infondati atteso che, con essi, si
censura ancora un deficit motivazionale, ancora una volta
con particolare riferimento al presunto mancato esame da
parte della Corte d’Appello delle ragioni opposte a quelle
che hanno formato oggetto di accoglimento da parte dei
26

giudici dell’impugnativa,

in relazione alla assunta

inconfigurabilità di un atto adottato da un organo
comunitario quale elemento costitutivo di un rapporto
concessorio al termine di un procedimento amministrativo
attivato dall’autorità nazionale: tali doglianze, però,
devono essere respinte per le stesse ragioni già svolte

5.1.),

sopra, a proposito del secondo e terzo motivo di ricorso
ben evincendosi dalla sentenza impugnata le

rationes decidendi

poste a base della reiezione delle

censure di nullità del lodo: la formazione progressiva,
per atti successivi, di un provvedimento concessorio
immune da vizi di diritto comunitario, sia pure all’esito
dell’archiviazione del procedimento di infrazione.

***
5.3.

Il settimo motivo del ricorso delle amministrazioni

(e del <>, ossia alla conformità della concessione al
diritto comunitario, in tal modo escludendo, «in senso
contrario, i comportamenti di fatto tenuti dalle parti (p.
29

40 e ss.)>> e cioè ogni, più o meno soddisfacente,
riferimento di contegni e atti presupposti e conseguenti,
secondo i principi ermeneutici valevoli per
l’interpretazione dei contratti e dei provvedimenti
amministrativi, in ambito nazionale, qui superati in

ragione del superiore diritto applicato nella
ricostruzione arbitrale.
In tal modo, sono anche tacitate le preoccupazioni
espresse dalle ricorrenti al rispetto, nella decisione
giudiziale di appello, dei principi comunitari sostantivi,
divenute, secondo gli arbitri, con ragionamento
implicitamente convalidato dalla Corte territoriale,
recessive rispetto al prevalente imperio dei principi
comunitari procedimentali che hanno portato alla chiusura
della procedura d’infrazione insorta proprio per il loro
mancato pieno rispetto.

***
6.

Il ricorso incidentale proposto da

Lottomatica

è

inammissibile nei riguardi delle Amministrazioni, prima
ancora che per l’accoglimento dell’eccezione svolta
dall’Avvocatura dello Stato nel suo controricorso, alla
stregua del principio
del 2009)

(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25821

secondo cui il ricorso incidentale per

cassazione, anche se qualificato come condizionato,
presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere
30

proposto dalla parte che sia risultata completamente
vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del
resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le
eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice
d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso

principale comporta la possibilità che dette domande o
eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di
rinvio. Esso, tuttavia, è contenuto in un atto (denominato
controricorso e ricorso incidentale) che, sebbene sia
stato tempestivamente notificato alle altre parti di
questo giudizio (ma sia risultato nei loro confronti
inammissibile, come si è visto), non lo è stato nei
riguardi della

Stanigy

International Betting

Limited,

peraltro ritenuta – con corretta decisione (come si dirà)
– non legittimata a stare in giudizio, che ne ha ricevuto
copia di esso soltanto in data 13 luglio 2012 e quindi
tardivamente rispetto al termine di notifica del ricorso
principale della controparte (in data 28 maggio 2012) per
colpa del stesso notificante il quale ha colpevolmente
errato nell’indicazione del civico stradale (n. 47 in
luogo di 14, come ha poi correttamente indicato), onde
l’inammissibilità dello stesso limitatamente alla parte
Stanley International Betting Limited.

***
7.

A questo punto, vanno esaminati i motivi del ricorso

proposto da Stanley International Betting Limited.
31

7.1. Il primo di essi, con il quale si chiede di censurare

la statuizione sulle spese che l’ha coinvolta in ragione
della dichiarata inammissibilità del proprio intervento
adesivo dipendente, deve essere respinto in ossequio al
principio di diritto, ormai diritto vivente (da ultimo
espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27562 del 2011)

secondo cui, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., al
fine della condanna in solido di più soccombenti alle
spese di giudizio, il requisito dell’interesse comune non
postula la loro qualità di parti in un rapporto
sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche
discendere da una mera convergenza di atteggiamenti
difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero
da identità di interesse personale con riguardo al
provvedimento richiesto al giudice.
7.2. Il secondo di essi, con il quale si chiede la riforma

della decisione impugnata per essere ammissibile
l’intervento adesivo dipendente, specie nel giudizio
d’impugnazione del lodo, va del pari respinto sia perché,
come ha affermato la decisione censurata, è stato solo il
D. Lgs. n. 40 del 2006 ad aver dettato una disciplina
dell’intervento del terzo nell’ambito del giudizio
arbitrale, così ammettendolo, disciplina che è
temporalmente successiva all’instaurazione dell’arbitrato
(introdotto con domanda del 24 gennaio 1995) e che,
proprio perché dettata ex novo, ha inciso su un precedente
32

assetto che tendeva ad escluderlo. Con riferimento al
giudizio di impugnazione, poi, il principio a cui si è
richiamato la Corte territoriale era stato già affermato
da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 2005) la
quale aveva affermato il principio di diritto secondo cui

«Alla stregua del codice di rito nel testo in vigore
prima della legge n. 25 del 1994, non è consentito
l’intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio
arbitrale, nel processo di impugnazione per nullità della
sentenza arbitrale, restando la tutela dei diritti di
detto terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza
arbitrale, affidata all’esperimento di un’ordinaria azione
di accertamento, svincolata dall’osservanza dei termini di
cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di
competenza risultanti dall’art. 828 cod. proc. civ. >>.
Tale principio non può essere ritenuto inapplicabile al
caso di specie sol perché l’arbitrato

a quo si è svolto

sotto il vigore della disciplina incisa dalla legge n. 25
del 1994 (ma non anche da quella modificata dal D. Lgs. n.
40 del 2006, che tale intervento ha consentito e
disciplinato, proprio con riguardo al giudizio arbitrale).,
Infatti, la legge n. 25 del 1994 nulla ha innovato quanto
alla disciplina dell’intervento, al punto che il
legislatore ha dovuto provvedere solo nel 2006 (ed anzi ha
pienamente legittimato interpretazioni giurisprudenziali
che sono state svolte nel segno del carattere privatistico
33

dell’attività svolta dagli arbitri: cfr., ancora da
ultimo, Cass. Sez. l, Sentenza n. 13246 del 2011, secondo
cui il vizio efferente l’invalida o irregolare
costituzione del collegio arbitrale, va ricondotto non già
all’art. 158 cod. proc. civ., relativo al vizio di

costituzione del giudice, ma alle nullità previste
dall’art. 829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., in
quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione
per la soluzione della controversia sul piano
privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un
“dictum” giurisdizionale; tale carattere è stato
accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le
modifiche apportate dall’art. 819-ter cod. proc. civ.,
introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano
condurre ad una diversa linea ricostruttiva
dell’istituto).
Sebbene le sezioni unite civili di questa Corte siano
intervenute, con il révirement contenuto nell’Ordinanza n.
24153 del 2013, ad affermare che l’attività degli arbitri
rituali, anche alla stregua della disciplina
complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n.
25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura
giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice
ordinario (per stabilire che se una controversia spetti
alla cognizione dei primi o del secondo si apre un
questione di competenza, e che se una lite appartenga alla
34

competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in
tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali,
ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, si
dà luogo ad una questione di giurisdizione), è pur vero
che il processo normativo di inveramento dell’arbitrato

come forma assimilabile alla giurisdizione è stato
movimento lento e graduale, che ha più volte richiesto
l’intervento del legislatore.
Di conseguenza, la doglianza deve essere respinta,
confermandosi la decisione censurata.

***
8.

In conclusione, vanno respinti i ricorsi proposti da

Stanley International Bettíng

Limited

e dal

Ministero

dell’Economia e delle Finanze nonché dall’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato,

quello incidentale di

dichiarato inammissibile

Lottomatica,

con la compensazione

tra le parti tutte delle spese processuali, in ragione dei
profili sostanziali sottostanti al giudizio (per le
traversie e le incertezze determinatesi in tutta la
vicenda, non solo processuale) e al comportamento
giudiziale delle medesime.
PQM

Riuniti i ricorsi,

35

respinge quello proposto dal
delle Finanze

nonché

Monopoli di Stato
Betting Limited,

dall’Amministrazione Autonoma dei

e quello di

Stanley International

dichiarato inammissibile il ricorso

incidentale di GTECH spa (già Lottomatica spa);
compensa le spese di questa fase die giudizio, tra tutte
le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1
sezione civile della Corte di cassazione, 1’11 dicembre
2013, dai magistrati sopra indicati.

Ministero dell’Economia e

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