Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2323 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29167/2006 proposto da:

MET.RO. METROPOLITANA DI ROMA S.P.A. (già METROFERRO S.P.A.)

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Ing.

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA

2, presso lo studio dell’avvocato CISBANI FABIO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STANISCIA NICOLA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17427/2005 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

2/7/2005, depositata il 28/07/2005, R.G.N. 16599/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso ma

compensazione delle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La MET.RO-Metropolitana di Roma s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 luglio 2005 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Avvocato T.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 27 ottobre 2003, che aveva accolto la sua opposizione avverso un precetto intimato ad essa ricorrente dalla T., ha rigettato l’opposizione.

La T. resisteva con controricorso, nel quale eccepiva la tardi vita del ricorso in quanto proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza.

2. La ricorrente depositava atto di rinuncia notificato alla resistente, ma non accettato dalla stessa.

Il Presidente Titolare della Sezione, con decreto del 14 maggio 2010 dichiarava l’estinzione del giudizi di cassazione con compensazione delle spese.

3. La resistente, con istanza depositata il 9 giugno 2010 chiedeva, a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 3, la fissazione dell’udienza “al fine di far dichiarare, con sentenza, inammissibile il presente procedimento” in funzione della liquidazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Preliminarmente va rilevato che l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica è tempestiva ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3.

La richiesta di pronuncia sul ricorso è inammissibile, attesa l’esistenza della rinuncia della ricorrente, che è efficace a mente dell’ari. 390 c.p.c. e priva la Corte della possibilità di decidere sui motivi di ricorso Dovendo trovare applicazione al ricorso il regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, la pronuncia sulle spese è regolata dall’art. 391 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore al detto D.Lgs. Le spese debbono, pertanto, essere poste a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo.

La richiesta di distrazione formulata nell’istanza di fissazione dell’udienza è accoglibile a favore del solo Avvocato Stefano Menicacci, poichè la T. ha rilasciato la procura nell’atto di costituzione, cioè nel controricorso, soltanto al medesimo. La procura è stata nuovamente conferita al Menicacci nell’istanza “unitamente e/o disgiuntamente” all’Avvocato Nicola Stanisela. Tale procura è, però, nulla, perchè conferita come procura speciale su atto diverso dal controricorso, possibilità esclusa dal testo dell’art. 83 c.p.c., comma 3, applicabile nella specie, che è quello anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009 (in termini Cass. (ord.) n. 7241 del 2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia della ricorrente il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Stefano Menicacci.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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