Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23229 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22966-2014 proposto da:

C.N., CO.AL., con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato LUIGI GIANFELICE, giusta

procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato all’Agenzia del Territorio di Rieti, Co.Al. e C.N. impugnavano l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010 con cui era stata modificata la categoria catastale dell’immobile di loro proprietà sito in provincia di (OMISSIS) da categoria A3 in categoria A/8 con conseguente variazione della rendita eccependo il difetto assoluto di motivazione dell’atto.

Con sentenza n. 98/03/2012 la CTP di Roma rigettava il ricorso ritenendo corretta la valutazione effettuata dall’ufficio.

Proposto gravame da parte dei contribuenti, la CTR del Lazio con sentenza in data 13.2.2014 rigettava l’appello ritenendo che il classamento dell’immobile e la rendita catastale erano stati già oggetto di un giudizio conclusosi con sentenza definitiva della CTP di Rieti n. 149/03/11, già passata in giudicato, e che, a prescindere da ciò, l’immobile de quo rientrasse nella categoria A/8 come risulta dal sopralluogo e dalla documentazione fotografica. Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale di Roma omesso di pronunciare sul motivo principale di appello con cui si è chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale per vizio di motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’omessa indicazione delle ragioni in forza delle quali è stato rigettato il motivo di appello con cui si è chiesto l’annullamento dell’accertamento catastale impugnato per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’omesso esame del vizio di motivazione dell’accertamento tributario impugnato, decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR del Lazio omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in ordine all’entità della condanna alle spese.

Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR condannato alle spese per lite temeraria senza indicare se vi siano state mala fede o colpa grave nella proposizione dell’appello.

Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’omesso esame dei motivi di appello da parte della Commissione Tributaria Regionale di Roma ai fini della decisione di condannare gli appellati alle spese per lite temeraria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I primi tre motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.

Ed invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (vedi Sez. 5, n. 29191/17).

Nella specie, la sentenza impugnata passando all’esame delle questione che presuppongono la validità dell’accertamento ha così implicitamente ritenuta infondata la censura.

Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata e dell’atto di appello emerge che il giudice di secondo grado non si è pronunciato circa lo specifico motivo di appello concernente il vizio di ultrapetizione in ordine alla entità della condanna alle spese in primo grado, dovendo, peraltro, escludersi che si possa ravvisare una pronuncia implicita a riguardo, stante l’autonomia di detto motivo di censura.

Inoltre, fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, formalmente consacrato nel disposto dell’art. 112 c.p.c., può pacificamente affermarsi che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, alterando così gli elementi obiettivi dell’azione, petitum e/o causa petendi (ex multis Cass., Sez. 2 Ord. 11304/2018; Cass., Sez. 1, Sent. 9002/2018).

Nella specie a fronte di una nota spese recante l’importo totale di Euro 945,71 la CTP di Roma ha condannato i contribuenti al pagamento delle spese di lite liquidandole in Euro 2000, così integrando il vizio denunciato.

I motivi quinto e sesto del ricorso sono infondati.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, che il giudice di secondo grado ha puntualmente motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la condanna dei contribuenti ex art. 96 c.p.c..

In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto.

Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., il procedimento può essere deciso nel merito con la conseguente condanna dei contribuenti al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 946,71.

Le restanti spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell’andamento del giudizio.

PQM

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dei contribuenti alle spese del giudizio di primo grado, e decidendo nel merito, liquida dette spese in Euro 946,71.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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