Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23229 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 08/11/2011), n.23229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22792-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 9.7.08, depositata il 24/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 75/24/2008.

Questa ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento di un ricorso di C.G. contro un avviso di accertamento con il quale era stato elevato il reddito da partecipazione nella s.n.c. “I gioielli di Mida”, della quale il predetto era socio al 50%.

La ricorrente articola cinque motivi. L’intimato non ha svolto difese.

2. – La sentenza ha motivato il rigetto dell’appello con la considerazione che, per il medesimo anno, la stessa commissione regionale, con sentenza n. 172/24/2007, aveva annullato l’accertamento effettuato quanto al reddito d’impresa della s.n.c..

Rispetto a simile ratio decidendi appare manifestamente fondato il quarto motivo dell’odierno ricorso, concluso da quesito idoneo e col quale è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Difatti la ricorrente deduce (in seno al quarto motivo: pag. 22) di aver proposto separato ricorso anche contro la sentenza riguardante la società. E il detto ricorso, invero, risulta definito con ordinanza di questa Corte n. 10677/2010, cui si deve la cassazione della evocata sentenza con rinvio al giudice d’appello.

3. – E’ tuttavia preliminare la considerazione che col primo motivo è altresì dedotta la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.; e in effetti l’impugnata sentenza appare affetta da radicale nullità, in considerazione di quanto affermato dalle sezioni unite a proposito del litisconsorzio unitario tra la società e il socio (sez. un. 14815/2008). In tal senso la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori, rispetto all’obbligazione dedotta, impone la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al giudice di primo grado, per non avere partecipato al giudizio la società e il restante socio”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde gli altri motivi sono assorbiti;

– che l’accoglimento del motivo detto impone di ritenere la nullità dell’impugnata sentenza, che dunque va cassata con rinvio al giudice di primo grado (art. 383 c.p.c., u.c.);

– che le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri;

dichiara la nullità della sentenza e dell’intero giudizio; cassa la sentenza detta e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA