Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23229 del 04/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017), n. 23229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18836-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
MATTONATO 3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO DE BONIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 255/02/2016 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 18 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 122/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso di B.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la questione devolutale non era quella della sussistenza o meno del potere di firma dell’atto impositivo impugnato da parte della persona fisica che lo aveva sottoscritto, quanto quello della prova di tale potere intempestivamente offerta in prime cure ed inammissibilmente prodotta in grado di appello, evocando in tal senso rispettivamente le previsioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione, falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32e 58, L. n. 212 del 2000, art. 10 poichè la CTR ha affermato l’inammissibilità della produzione documentale d’appello circa la effettiva sussistenza del potere di firmare l’avviso di accertamento impugnato da parte della persona fisica che lo aveva concretamente sottoscritto.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01), dunque del tutto indipendentemente dall’eventuale violazione in primo grado del termine, pur perentorio, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.
Non è contestato che la prova documentale de qua, afferente i poteri di firma dell’avviso di accertamento impugnato, sia stata prodotta contestualmente al deposito del gravame e quindi è evidente che la sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale.
Peraltro la documentazione de qua assevera la piena sussistenza di detto potere e quindi la validità dell’avviso di accertamento medesimo, sotto questo profilo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017