Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23228 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/10/2020), n.23228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24617-2015 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato RENATO MARIA D’AMELJ, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Mediocredito Italiano spa (incorporante Centro Leasing spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 620/25/15 del 18.3.15, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello principale dell’agenzia del territorio ed in rigetto dell’appello incidentale proposto dalla società, ha ritenuto fondato (salva rideterminazione nel minor importo di Euro 37.862,82 della rendita in esso attribuita) l’avviso di accertamento catastale ed attribuzione di rendita notificatole in relazione ad un impianto fotovoltaico in Comune di (OMISSIS) (FG), dall’ufficio classificato in categoria D/1.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la rendita inizialmente accertata dall’agenzia del territorio (Euro 61.843,62) fosse errata, così come la rendita rideterminata dal primo giudice in conformità a quanto dichiarato dalla società (Euro 17.834,00); – congrua fosse, per contro, la rendita di Euro 37.862,82, così come risultante da stima diretta con applicazione del tasso di fruttuosità del 2h sul capitale fondiario dell’impianto fotovoltaico, determinato per un valore pari ad Euro 1800,00 al KW di potenza, già attribuito ad impianti analoghi; – in quanto assimilabile al parco eolico ovvero alla centrale idroelettrica (entrambi accatastabili, per costante indirizzo della corte di legittimità, in categoria D1-opifici), corretta fosse l’attribuzione di quest’ultima anche all’impianto fotovoltaico dedotto in giudizio.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria con istanza subordinata di rimessione di questione interpretativa alla CGUE TFUE, ex art. 267.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso Mediocredito Italiano spa testualmente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; ciò con riguardo alla normativa regolante le procedure catastali di riferimento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 28, 29, 30; D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, comma 1, e art. 35).

Il motivo – per come formulato – è inammissibile.

Ancorchè rubricato, come detto, con esclusivo richiamo al vizio di violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), esso attinge cumulativamente sia l’asserita contravvenzione alla su citata normativa catastale regolante le procedure di classamento, stima ed attribuzione di rendita, sia l’assenza ovvero carenza motivazionale.

Il primo aspetto (violazione di legge) è connotato dalla sovrapposizione di due diverse problematiche, riferite ora alla determinazione della rendita, ed ora alla categoria catastale in concreto attribuita (D1 in luogo della proposta E3).

Il secondo aspetto (genericamente incentrato sulla carenza di motivazione) è a sua volta segnato dal coacervo argomentativo tra vizi della sentenza e vizi dell’avviso.

Quanto alla violazione di legge in ordine alla stima, la doglianza non si fa carico del fatto che, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, l’avviso di accertamento in questione si era basato sull’applicazione del saggio di fruttuosità del 2% sul valore dell’impianto, così come dall’amministrazione finanziaria determinato secondo il criterio legale (subordinato) del costo di costruzione; quest’ultimo individuato con richiamo ad analogo parametro rinveniente dall’accatastamento di altre centrali fotovoltaiche con caratteristiche similari. Ferma restando l’accertata rispondenza alla legge del metodo estimativo seguito nell’avviso di classamento notificato alla società, la Commissione Tributaria Regionale ha poi parzialmente disatteso quest’ultimo; ma sulla base di una valutazione di ordine puramente estimativa, e dunque fattuale, concernente il minor valore unitario attribuibile (proprio in ragione della comparazione con parchi fotovoltaici similari) ai KW di potenza (Euro 1800,00 in luogo dei 3000,00 inizialmente considerati). Sotto questo punto di vista, appurata la conformità metodologica seguita alla disciplina di riferimento (Reg. NCEU, artt. 28-29, – D.P.R. n. 1142 del 1949), la doglianza mira in realtà a contestare proprio questa valutazione estimativa, così che la censura di carattere apparentemente normativo funge in realtà da veicolo di rivisitazione di un tipico elemento fattuale, come tale pacificamente non rivedibile nella presente sede di legittimità. Ciò è reso palese da affermazioni (costituenti il fulcro della doglianza) del tipo: “l’ufficio (prima) e la Commissione Tributaria Regionale (dopo) non hanno mai saputo dimostrare nè la incongruenza della rendita catastale proposta dalla società (…), nè, circostanza ancor più grave, la congruità di quella rinveniente dall’applicazione di un valore di Euro 1800,00 a KW del capitale fondiario (…)” (ric. pag. 6); ovvero: “nel caso di specie, quindi, il valore attribuito al capitale fondiario da parte dell’ufficio, così come confermato dai giudici di secondo grado, si appalesa manifestamente spropositato, ancorchè non adeguatamente motivato (…)” (ric. pag. 10).

Quanto alla violazione di legge in ordine alla categoria catastale, la doglianza ripropone i medesimi argomenti già avanzati avanti alla Commissione Tributaria Regionale (alla quale continua anzi a rivolgersi: ric. pag. 20) circa i presupposti per la diversa classificazione esonerativa E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), attese la natura non di “immobile” del bene e la funzione di utilità sociale e pubblico interesse svolta, come anche riconosciuto da vari interventi legislativi di settore (tra cui il D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12), dagli impianti generatori di energia da fonti rinnovabili. Sennonchè è la stessa ricorrente ad osservare come sul punto si fosse ormai affermato un costante indirizzo interpretativo di legittimità (richiamato anche dalla CTR quanto ai parchi eolici ed idroelettrici) che, pur facendosi carico dell’argomento costituito dal regime di sostegno previsto dal legislatore nazionale ed Europeo per lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha tuttavia ritenuto corretto a fini impositivi, per siffatti impianti di generazione energetica da fonti rinnovabili, il classamento in categoria non E, ma appunto D (Cass. nn. 4028/12; 24815/14; 2621/15 ed altre); e ciò senza ravvisare i presupposti della rimessione di questione interpretativa pregiudiziale alla CGUE. Dal che emerge come, per espresso riconoscimento della ricorrente (ric. pagg. 20 segg.), la Commissione Tributaria Regionale abbia in realtà deciso la questione di diritto in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che i motivi di ricorso (meramente ripetitivi di quelli svolti avanti al giudice del gravame) offrano elementi per mutare tale orientamento, ex art. 360 bis c.p.c..

Ancor più gravi sono le lacune riscontrabili nella formulazione di quella parte del motivo di ricorso per cassazione, qui in esame, che si riferisce ai vizi motivazionali.

Si afferma che la sentenza impugnata sia viziata per difetto di motivazione, indistintamente adducendo a tal proposito (ric. pag. 6) i criteri desumibili tanto dall’art. 111 Cost., quanto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, in realtà del tutto estranei alla motivazione delle sentenze. La doglianza è anzi dichiaratamente mossa in maniera unitaria e cumulativa – al “corpo delle motivazioni” tanto dell’avviso di accertamento quanto della sentenza (ric. pag. 8); al punto da addebitarsi alla sentenza impugnata (ric. pag. 9) la mancata specificazione di elementi (“presupposti di fatto” e “ragioni giuridiche” della pretesa impositiva) che attengono invece ai requisiti normativi essenziali della motivazione degli atti amministrativi di accertamento. Il quadro censorio si intrica poi ulteriormente con la discorsiva introduzione di altre doglianze, apparentemente avulse dalle altre e comunque non adeguatamente circostanziate nè precisamente riferite ai fatti di causa, aventi ad oggetto ora l’asserita violazione da parte dell’agenzia delle entrate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, (inammissibile introduzione di nuove domande in appello), ora l’invalidità della motivazione per relationem. Il tutto, senza alcuna attività di puntuale inquadramento delle plurime censure così delineabili nell’ambito del catalogo tassativamente descritto dall’art. 360 c.p.c., comma 1; segnatamente come n. 5, (nei limiti, però, non della insufficiente motivazione, ma dell'”omesso esame” di fatto decisivo, secondo i noti parametri, qui applicabili ratione temporis, di cui in SSUU 8053/14) ovvero n. 4, (là dove si fosse ritenuto che le carenze motivazionali, e però non dell’avviso ma della sentenza impugnata, fossero a tal punto gravi da denotare la nullità della sentenza stessa).

Si è affermato che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (Cass. n. 26790/18 ed altre); ed ancora che: “In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 26874/18 ed altre).

Si osserva poi – certo non ultimo – che le doglianze così impropriamente formulate nel ricorso per cassazione in esame presupponevano tutte la disamina dell’avviso di classamento catastale assunto ad oggetto stesso del giudizio (sia quanto a procedura seguita e sua conformità alla legislazione in materia, sia quanto a suo contenuto motivazionale effettivo); tale avviso non risulta però nè trascritto in ricorso, nè indicato – pur volendo accedere ad una nozione meno rigorosa di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, comunque invariabilmente riferibile a tutti i vizi denunciabili, sia di violazione di legge sia di motivazione – nella sua sede di allegazione ed immediata reperibilità negli atti di causa (SSUU 7161/10; Cass. n. 27475/17 ed altre).

Il che certamente integra, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), l’esistenza di una ulteriore e definitiva causa di inammissibilità del ricorso.

Ne segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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