Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23228 del 20/08/2021

Cassazione civile sez. I, 20/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 20/08/2021), n.23228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10535/2020 R.G. proposto da:

E.C., rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. Paola Miotti, (PEC paola.miotti.ordineavvocatibadova.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4017/2019

pubblicata il 1/10/2019;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l’appello del ricorrente;

– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va esaminato quale primo mezzo di impugnazione il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e in subordine si denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di uno dei requisiti di cui all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere, in particolare, la Corte di appello valutato il positivo inserimento del richiedente nel nuovo contesto di vita in Italia;

– il motivo è fondato;

– la sentenza impugnata, infatti, premette da un lato la “acclarata” integrazione e d’altro canto, senza comparare in alcun modo tal situazione con quella nella quale il richiedente si troverebbe al rientro nel paese di origine, giunge alle assunte conclusioni nel senso di non concedere la richiesta protezione;

– sotto questo profilo pertanto, la pronuncia gravata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018) secondo la quale in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– alla luce della decisione sul motivo in parola, il motivo che lo precede è assorbito;

– conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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