Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23228 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23928/2014 proposto da:

IMMOBILIARE CAVOUR s.n.c. DI P.M. & C., con sede

in (OMISSIS) (C.F. e Partita IVA: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t. P.M. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, come da procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudio Mazzoni (C.F.: MZZ

CLD 53H01 H501Y) del Foro di Roma e dall’Avv. Gianfranco Rondello

(C.F.: RNDGFR5OL10L8400) del Foro di Padova, con domicilio eletto

presso lo studio dell’Avv. Claudio Mazzoni, sito in Roma alla Via

Taro n. 35;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE

DI PADOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1150/22/2014 emessa dalla CTR Veneto in data

03/07/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

4/7/2019 dal Consigliere Dott. Penta Andrea;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott.

Giacalone Giovanni nel senso della inammissibilità e, in subordine,

del rigetto del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Gianfranco Rondello, quale

difensore della ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 29 aprile 2004 la s.n.c. Immobiliare Cavour di P.M. & C. e la s.r.l. Edilcrivellin acquistavano per metà ciascuna la proprietà di un terreno edificabile nel Comune di Veggiano, chiedendo le agevolazioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33.

Con atto del 9 gennaio 2006 le società vendevano detto terreno, non ancora edificato.

In data 15 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate di Padova notificava avviso di liquidazione, con cui si revocavano le agevolazioni di cui all’art. 33 a causa della mancata edificazione dell’area, poichè non erano stati ultimati i lavori entro cinque anni dal trasferimento.

Detto avviso veniva impugnato dalla s.n.c. Immobiliare Cavour di P.M. & C. con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con richiesta di dichiarare l’intervenuta decadenza a danno dell’Ufficio per essere decorso il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.2, lett. 1 b), anteriormente alla notifica dell’atto di imposizione, in quanto il termine iniziale per la maturazione del termine triennale andava individuato nella data di registrazione dell’arto di rivendita del terreno.

In via subordinata, la società osservava che era comunque avvenuta l’utilizzazione edificatoria dei terreni, anche se ad opera dei nuovi acquirenti, entro il quinquennio dalla stipula dell’atto agevolato.

Con sentenza numero 21/2/13, pronunciata il 12 febbraio 2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova accoglieva il ricorso, disattendendo la tesi dell’Ufficio secondo cui il termine triennale decadenza sarebbe decorso solo dal compimento del quinquennio dalla registrazione dell’atto di acquisto; ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate era venuta a conoscenza dell’avvenuta cessione dell’area non edificata con la registrazione del relativo rogito in data 10 gennaio 2006 e, pertanto, da tale data era iniziato a decorrere il termine triennale di decadenza. Affermava altresì la sentenza che, in tema di fatti sopravvenuti comportanti la decadenza delle agevolazioni, non trovava applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, che stabilisce l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’Ufficio entro 20 giorni il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, e non già a perdita dei benefici.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il termine in questione decorreva solo dal momento in cui i cinque anni a disposizione dell’acquirente erano scaduti e che, in mancanza di denunzia ex art. 19 citato, il dies a quo da cui decorrono i tre anni per l’azione accertativa non poteva che coincidere con il compimento del termine di cinque anni dall’acquisto.

La società si costituiva in giudizio, chiedendo, in via incidentale subordinata, l’accoglimento della propria tesi già formulata in primo grado, secondo cui l’agevolazione spettava comunque, per essere stata l’opera ultimata nel quinquennio dal proprio avente causa; insisteva altresì, in via ulteriormente subordinata, per l’esclusione sia delle sanzioni che degli interessi moratori.

Con sentenza del 3.7.2014 la CTR Veneto accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il termine di decadenza triennale decorreva in ogni caso dalla data della scadenza del relativo quinquennio, indipendentemente dal se tali immobili fossero stati o meno trasferiti a terzi;

2) per quanto concerneva la richiesta subordinata della società, con

riferimento all’avvenuta edificazione nel quinquennio da parte del proprio avente causa, il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1/0 ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto;

3) poichè le tesi sostenute dalla società contribuente erano in contrasto con giurisprudenza pienamente consolidata, non vi era motivo per escludere l’obbligo di corrispondere interessi e sanzioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la “Immobiliare Cavour s.n.c. di P.M. & C.” s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate e la Direzione Provinciale di Padova non hanno svolto difese.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33,L. n. 448 del 2001, art. 76,D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19, 42, 76 e 78, artt. 2964 c.c. e s.s., artt. 12 e 14 preleggi c.c. e art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR fatto decorrere il termine triennale di decadenza per il recupero delle agevolazioni fiscali dalla scadenza di quello quinquennale entro il quale sarebbe dovuta avvenire l’edificazione dell’area, anzichè dalla data in cui il terreno edificabile era stato rivenduto ad un altro soggetto; a voler aderire alla tesi secondo cui l’obbligo dell’edificazione potrebbe essere assolto, entro il quinquennio dal primo trasferimento, anche dal secondo acquirente dell’area, la CTR non avrebbe considerato che, nel caso di specie, quest’ultimo aveva tempestivamente completato l’intervento edificatorio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non essersi la CTR pronunciata sulla richiesta, formulata con atto di appello incidentale condizionato, di non applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori, in assenza di colpevolezza ed in presenza di obiettive condizioni di incertezza.

3. Preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata. per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma restando la sola possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019).

In particolare, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018).

Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte (Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9432 del 17/04/2018).

3.1. Nel caso di specie, agli atti vi è solo la prova dell’avvenuta spedizione a mezzo del servizio postale del ricorso, ma non anche dell’esito della notifica, da offrirsi, come detto, esclusivamente attraverso la produzione dei relativi avvisi di accertamento.

D’altra parte, non avendo gli intimati svolto difese, non può neppure sostenersi che l’omissione sia stata sanata per l’avvenuto raggiungimento dello scopo (Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 06/12/1975).

4. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Non avendo le intimate svolto difese, nessuna pronuncia va adottata quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA