Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23228 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21587-2010 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ERITREA 72, presso il sig. ANGELO TISCIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato COTICELLI PASQUALE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5337/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5.10.09, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Vincenzo Triolo (per delega

avv. Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza de 5 – 7.10.2009 la Corte d’Appello di Napoli, respingendo l’impugnazione proposta da C.C. e accogliendo quella proposta dall’lnps, rigettò la domanda proposta dalla C. e diretta al conseguimento dell’indennità di maternità;

avverso tale sentenza C.C. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che, al momento della proposizione dell’appello da parte dell’Inps, in data 10.10.2006, la sentenza di primo grado era già passata in giudicato nei confronti dell’appellante, stante l’intervenuta notificazione della sentenza medesima effettuata in data 10.10.2005 presso i difensori dell’Istituto costituiti in prime cure al domicilio eletto;

l’Inps ha resistito con controricorso, deducendo che la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sede dell’Istituto in (OMISSIS), ma ai soli fini dell’esecuzione, non essendo stata fatta menzione nella relata dei difensori costituiti; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall’art. 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l’eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza, con la conseguenza che deve considerarsi inefficace, ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, rendendosi quindi applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all’Inps eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5421/1997; 17790/2003; 10026/2010);

dall’esame diretto degli atti, cui questa Corte è abilitata essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta una decisiva difformità tra la relata di notifica della sentenza di primo grado prodotta dalla ricorrente (parte notificante) e quella prodotta dal controricorrente (destinatario della notifica);

infatti, premesso che in primo grado l’Inps, secondo quanto emerge dall’intestazione della sentenza notificata, era stata rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo di Maio e Paolo Paolucci, nella relata di notifica prodotta dalla C. si legge che l’atto, in data 10.11.2005, è stato notificato all’INPS, in persona del legale rappresentante p.t., (OMISSIS), presso gli avvocati Vincenzo De Maio e Paolo Paolucci, mentre nella relata prodotta dall’Inps si legge che l’atto, nella stessa data, è stato notificato all’INPS, in persona del legale rappresentante p.t.; via (OMISSIS)”, dunque senza menzione alcuna dei difensori costituiti in primo grado per la parte destinataria della notifica;

deve quindi farsi applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso di quest’ultimo (che deve considerarsi “relata originaria”, certificante la contestuale consegna dell’atto), il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell’impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione), secondo gli ordinari principi di distribuzione dell’onere probatorio, di provare, mediante querela di falso trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo svolgimento delle formalità di notifica (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3040/1996; 3767/2004; 28230/2005; 25813/2010);

pertanto, prevalendo le risultanze della relata di notifica prodotta dall’Inps, deve convenirsi che la notificazione, così come risulta effettuata, cioè senza menzione dei difensori che avevano rappresentato l’Istituto in primo grado, non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., mentre il gravame dell’Inps venne proposto nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo in allora vigente);

3. il ricorso va quindi rigettato;

nulla sulle spese, stante l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA