Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23228 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23228

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18475-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL BALLETTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 134/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello principale proposto dall’ASD “Il Balletto” avverso la sentenza n. 839/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto il ricorso dell’associazione contribuente contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007-2008-2009; respingeva quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale avverso la sentenza medesima nella parte in cui aveva accolto il ricorso di P.S. contro l’avviso di accertamento per dette imposte 2009. La CIR osservava in particolare che l’associazione contribuente aveva in concreto rispettato le regole normative dettate al fine del riconoscimento del regime fiscale agevolato previsto per le ASD dalla L. n. 398 del 1991, con particolare riguardo alla “democrazia interna”, trattandosi di associati prevalentemente minori e quindi inabilitati partecipare alle assemblee ed alla tenuta della contabilità, semplificata, tipicizzante il regime agevolato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L’associazione intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 148, commi 3-8, TUIR, L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, art. 2697 cod. civ., poichè la CTR ha affermato che sia statutariamente sia in concreto l’ASD “Il Balletto” abbia rispettato la nonna sulla sua democraticità, con specifico riguardo alla partecipazione degli associati alla vita associativa e particolarmente alle assemblee.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto” (Sez. 5, Sentenza n. 4872 del 11/03/2015, Rv. 634692 – 01) ed anche che “In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione” (Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01).

La sentenza impugnata si pone in contrasto con entrambi i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, attribuendo all’agenzia fiscale un onere probatorio non spettantele, anche in considerazione delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dal legale rappresentante dell’associazione contribuente circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l’esercizio dei diritti partecipativi degli associati, non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un’ eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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