Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23227 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 15/11/2016), n.23227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14911-2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che lo rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI STUDIO LEGALE SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELINA PUGLIESE, per delega

a margine del controricorso;

COMUNE DI COSENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’avvocato TONINO PRESTA, rappresentato e difeso dagli avvocati

AGOSTINO ROSSELLI e LUCIO SCONZA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI ACRI, COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE, COMUNE DI TORANO

CASTELLO, COMUNE DI CASTROLIBERO, COMUNE DI SAN FILI, COMUNE DI SAN

GIOVANNI IN FIORE, COMUNE DI CAROLEI;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3717/2014 del TRIBUNALE di COSENZA;

udito l’avvocato Fabrizio IMBARDELLI per delega dell’avvocato

Carmelina Pugliese;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/16 dal Pres. Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude per la giurisdizione

dell’a.g.o.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

rilevato che:

con atto di citazione notificato il 19 agosto 2014 la curatela del fallimento della (OMISSIS) spa chiamò in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il comune di Montalto Uffugo ed altri enti, quali componenti del Consorzio (OMISSIS), per ottenere la loro condanna al pagamento delle spese liquidate con decreto del commissario delegato per la gestione rifiuti, in relazione all’incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti;

il provvedimento in questione fu impugnato dal menzionato comune avanti al TAR che, in sede cautelare, non ravvisò motivi per sospenderne l’esecutorietà. Il Consiglio di Stato – sul rilievo che “l’ordinanza gravata appare resistere alle doglianze contenute nel presente gravame, che, in disparte quanto eccepito in termini di ricevibilità e difetto di giurisdizione, appaiono, prima facie, generiche e potenzialmente non inficianti il provvedimento impugnato in prime cure” – lo confermò con l’ordinanza n. 01238/2015;

la curatela del fallimento citato propose, allora, istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi quella del giudice ordinario;

osserva che:

per definire la giurisdizione occorre far riferimento alla domanda, la quale, nella specie, non attiene alla gestione dei rifiuti nel quadro dell’esercizio del potere autoritativo della PA o di soggetti a questa equiparati (D.L. n. 90 del 2008, art. 4conv. in L. n. 123 del 2008), nel senso già spiegato da queste SU (cfr. in particolare Cass. SU n. 16032/10), bensì al pagamento di somme in forza del provvedimento commissariale dotato di piena esecutorietà;

in quest’ordine di idee, dunque, la controversia in questione deve essere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario

P.Q.M.

La Corte, decidendo a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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