Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23227 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18333-2016 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEOPOLDO PAPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 287/29/2016 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI di NAPOLI, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 833/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) srl, poi nelle more processuali fallita, contro la cartella di pagamento per tributi erariali 1996-1997. La CTR osservava in particolare che, essendo la cartella esattoriale basata su di una sentenza passata in giudicato della medesima Commissione alla quale faceva espresso e preciso riferimento, avendo tale giudicato fissato con esattezza il dovuto per le imposte, la pretesa azionata esecutivamente doveva considerarsi chiaramente intellegibile, anche con riguardo agli interessi ed alle sanzioni, potendosi calcolare tali accessori con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Curatela fallimentare della (OMISSIS) srl deducendo un motivo unico.

L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico articolato mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale, poichè la CTR ha affermato la validità della cartella esattoriale de qua nonostante ne fosse chiara la carenza motivazionale, sia con riguardo alla determinazione dei crediti per le imposte sia relativamente alla liquidazione degli interessi e delle sanzioni.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. (Nella specie, la cartella di pagamento non conteneva le informazioni necessarie e sufficienti per consentire al contribuente la verifica dell’applicazione dei criteri di liquidazione dell’imposta indicati da una sentenza passata in giudicato, a seguito della quale la cartella stessa era stato emessa; nè, in relazione al contenuto della citata sentenza, era configurabile, quale motivazione “per relationem”, il rinvio ad altro atto presupposto dell’imposizione)” (Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013, Rv. 629561 – 01).

Nel caso di specie il giudicato basante la cartella esattoriale impugnata aveva preclusivamente fissato soltanto i maggiori imponibili nelle annualità fiscali in oggetto, ma non le relative imposte ed accessori anche sanzionatori.

Sulla conseguente contestazione di carenza motivazionale dell’atto riscossivo, la CTR ha statuito con motivazione meramente “apparente”, richiamandosi ad un giudicato i cui contenuti dispositivi, come detto, non erano autosufficienti in executivis, anche con riguardo alla corretta quantificazione di interessi e sanzioni.

Deve quindi rilevarsi anche la piena sussistenza del dedotto vizio motivazionale, rientrando la sentenza impugnata nella categorizzazione del vizio stesso di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Va peraltro soggiunto che il giudice del rinvio, emendato il vizio motivazionale rilevato, dovrà altresì pronunciarsi nel merito del quantum debeatur della pretesa erariale, secondo il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che “Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente” (ex multis, v. Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011, Rv. 619743 – 01).

In base a tale principio di diritto il giudice tributario di appello non può infatti limitarsi, come ha fatto, a rilevare la sufficienza motivazionale della cartella esattoriale impugnata, quanto piuttosto, appunto nella “logica” del giudizio di “impugnazione merito”, procedere alla verifica in concreto del quantum debeatur esposto nell’atto riscossivo, essendo lo stesso contestato, e, tenendo in ogni caso necessariamente conto che lo stesso si basa su una sentenza passata in giudicato, quindi determinare l’entità oggettiva complessiva della pretesa erariale con riguardo alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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