Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23226 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18072-2016 proposto da:

FRA.BEN. S.N.C. DI B.R. & C., in persona del socio e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO

MACRILLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE MINASOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/46/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7178/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della FRA.BEN. snc di B.R. e F.S. & C. contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la mera e peraltro evidente sussistenza dell’obbligo di denuncia penale implicava il c.d. “raddoppio dei termini” per l’emissione dell’atto impositivo impugnato, da cui l’infondatezza dell’eccezione di invalidità del medesimo, perchè emesso oltre il termine ordinario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57; che comunque le pretese fiscali portate dall’avviso di accertamento impugnato trovavano fondamento in adeguate prove indiziarie riguardanti il soggetto emittente delle fatture oggetto delle pretese stesse.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, d’ufficio, si deve rilevare la nullità della sentenza e dell’intero procedimento nei gradi di merito, poichè non risulta integrato il contraddittorio nei confronti dei soci della società contribuente.

E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che:

-“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01);

-“L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01).

I principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali risultano patentemente violati nel caso in esame.

Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

PQM

 

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Milano, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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