Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23224 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20636-2014 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA BERNATELLI SS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADIGE 34, presso

lo studio dell’avvocato LEONARDO BERNARDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 110/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per ricorrente l’Avvocato BERTOLINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 110/2014 la CTR di Firenze rigettava l’appello proposto da Società Agricola Bernatelli s.s. avverso la sentenza della CTP di Grosseto n. 131/2012 con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) ai fini dell’imposta di registro e catastale.

Osservava il giudice del gravame che non sussisteva sul piano normativo alcun obbligo di informazione in relazione alla possibilità di far ricorso alla procedura di accertamento con adesione sicchè non era configurabile alcun vizio di nullità dell’avviso privo di una tale informazione.

Sottolineava peraltro che nel caso in esame l’avviso di accertamento non investiva direttamente il quantum dell’imposta ma unicamente la spettanza di una agevolazione tributaria prevista a incentivazione dell’attività agricola.

Rilevava che la contestazione riguardava unicamente l’esclusione del valore dei fabbricati che non avrebbero dovuto essere considerate esenti dal beneficio fiscale previsto dalla L. n. 983 del 1977, art. 7, unicamente con riguardo ad atti di acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle culture forestali.

Osservava infine che l’applicazione dell’agevolazione richiesta in via subordinata richiedeva la dimostrazione dell’utilizzazione in modo stabile e non precario.

Evidenziava comunque che non poteva invocarsi l’applicazione di altro beneficio fiscale quando era stata chiesta in via prioritaria l’applicazione di una agevolazione fiscale in relazione ad un atto sottoposto a specifica tassazione ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria e ciò per la ragione che l’esercizio del potere di accertamento del tributo non può essere soggetto a due momenti diversi ma ad un unico momento esaurito il quale il potere accertativo si estingue.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Agricola Bernatelli s.s. affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 1 e 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10.

Sostiene che la CTR avrebbe errato nel ritenere non sussistente nello specifico caso un obbligo di informazione in merito alla facoltà del contribuente di formulare un’istanza ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, di accertamento con adesione in contraddittorio con l’Ufficio in ordine all’atto impositivo che lo riguarda ai fini di una eventuale definizione anticipata della pretesa fiscale.

Osserva infatti che attuando una lettura combinata del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 2, e del successivo art. 3, comma 1, la parte avrebbe diritto ad essere informata circa tale facoltà sicchè la violazione di detto diritto anche se non espressamente contemplata ma desumibile dalla ratio della previsione contenuta nello statuto del contribuente, art. 7, importerebbe la nullità dell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4, lett. b., in relazione all’art. 360 c.p.a., n. 3.

Lamenta in particolare che la Ctr, sulla base di una interpretazione in palese contrasto con il dettato normativo, ha escluso l’agevolazione per i fabbricati operando una distinzione all’interno del fondo rustico dei terreni ai quali si applicherebbe il beneficio fiscale dagli immobili sovrastanti i quali l’agevolazione non spetterebbe.

Osserva che il carattere unitario del fondo rustico comprensivo di terreni e sovrastanti fabbricati emergerebbe con chiarezza dalla lettura dell’atto di vendita e degli atti di obbligo dai quali risulta che i fabbricati in questione sarebbero stati realizzati nell’ambito di un intervento di recupero edilizio assentito da una concessione rilasciata ai sensi della L. n. 64 del 1995.

In ordine al primo motivo se ne deve rilevare l’infondatezza. Correttamente la CTR ha messo in luce che l’art. 7, nel definire gli obblighi motivazionali dell’atto di accertamento non contempla espressamente a pena di nullità l’obbligo di informare il contribuente circa la facoltà di formulare un’istanza ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, di accertamento con adesione in contraddittorio con l’Ufficio in ordine all’atto impositivo che lo riguarda.

A ciò deve aggiungersi che, anche in materia tributaria, vale la regola generale della tassatività delle nullità (Cass. sezioni unite, n. 3676 del 2010).

Relativamente al secondo motivo va affermata l’inammissibilità per difetto di specificità.

Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 10072 del 2018).

Il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto. (Sez. 6 – 3, Ord. n. 18623 del 2016).

In particolare il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Cass. 2018 nr 29093).

Nella specie il ricorrente sostiene il carattere unitario del fondo rustico sulla base di atti di vendita e degli atti di obbligo non allegati al ricorso impedendo in tal modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione.

Risulta inoltre omessa la riproduzione integrale del contenuto di atti e documenti che sorregge la censura.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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