Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23224 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17917-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, presso lo studio GNOSIS FORENSE S.R.L.,

rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA PANE, ANTONIO SANNINO

e MICHELE DI FIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3249/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, giudicando in sede di rinvio, accoglieva l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza n. 50/5/09 della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro, IVA ed altro 2003-2004-2005. La CTR osservava in particolare che risultava fondata la metodologia di calcolo della percentuale di ricarico sul costo del venduto sostenuta dal contribuente in sede contenziosa alternativamente a quella applicata negli atti impositivi impugnati, i quali peraltro si fondavano su di una doppia presunzione riguardante sia la quantità della merce venduta sia il prezzo di vendita, e ne traeva appunto la conseguenza della infondatezza delle pretese fiscali da detti atti impositivi portate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

-“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

-“La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648);

-“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie della motivazione indicate quali cause di nullità dagli arresti giurisprudenziali citati.

In particolare va osservato che la CTR sulla questione, centrale nel giudizio di rinvio, della corretta determinazione delle percentuali di ricarico sul costo del venduto, si è limitata a riportare la tesi del contribuente e ad affermare, apoditticamente, che “La Commissione condivide tale tesi”.

Del pari del tutto assertivamente, senza alcuna ulteriore considerazione argomentativa, ha affermato la sussistenza di una “doppia presunzione” negli avvisi di accertamento impugnati in ordine alla quantità di merce venduta e prezzo di vendita.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo, assorbiti il primo, il secondo ed il quarto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

In sede di rinvio si dovrà dunque necessariamente tenere conto di quanto statuitosi con l’ordinanza n. 14576 del 2014, originante il primo giudizio di rinvio, secondo la quale, in particolare, “.. questa Corte ha statuito che “… il riscontro di incongrue percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce – sia in tema di imposte dirette (v. Cass. 7871/12, 7653/12, 13319/11), sia in tema di INTA (v. Cass. 26177/11 e 26312/09) – legittimo presupposto dell’accertamento induttivo, purchè la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, sicchè, qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonchè della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto – cfr. Cass. 23 ottobre 2013, n. 24001. A tali principi non si è conformato il giudice di appello, il quale si è limitato ad affermare, richiamando l’assunto del primo giudice nemmeno per esteso riportato – che “il verbale della G.d.f. è stato redatto in contraddittorio delle parti”, senza esaminare il merito delle contestazioni del contribuente che ponevano in discussione la legittimità del metodo utilizzato dai verificatori nella determinazione del reddito. E poichè il contribuente ha documentato le contestazioni al metodo di ricalcolo operato dall’amministrazione in sede di contraddittorio, riportando in stralcio il contenuto della memoria in quell’occasione depositata – nella quale contestava l’operato dei verificatori proponendo un’alternativa modalità di ricomputo delle proprie attività – appare evidente l’illogicità della motivazione e, conseguentemente fondato il deficit motivazionale prospettato nelle censure esposte”.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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