Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23223 del 15/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 15/11/2016), n.23223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7281-2014 proposto da:

AIPA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che la rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’ S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

FREDELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO MONTERISI,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Bari – Sezione distaccata di FOGGIA, depositata il

23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito l’Avvocato Marco MARCHEGIANI per delega dell’avvocato Vincenzo

Monterisi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso in via preliminare per

l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di

Foggia, nel merito, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Clear Channel Jolly Pubblicità spa impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia tre inviti al pagamento, ad essa notificati dall’AIPA spa – concessionaria del Comune di Foggia del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, dell’ente – a titolo di “canone di concessione per gli impianti pubblicitari adibiti ad affissioni dirette”, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010.

La Commissione adita accolse la domanda, annullando gli atti impugnati e dichiarando l’illegittimità e la non debenza del canone di concessione da parte della contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, disattendendo l’appello dalla spa con sentenza del 23 dicembre 2013 preliminarmente ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, e nel merito ha confermato non essere dovuto il detto tributo.

Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario sulla base della natura del “canone” in questione, rilevando, sulla base delle relative delibere della Giunta, che esso colpisce soltanto l’attività pubblicitaria in sè e non è rapportato all’occupazione del suolo di proprietà comunale sul quale esistono gli impianti, ma esclusivamente alla superficie espositiva degli impianti stessi.

Ne consegue, ha osservato, che non è legittimo pretendere un ulteriore canone in aggiunta a quanto già versato per imposta sulla pubblicità e per tosap. Ha inoltre precisato che sia sulla questione di giurisdizione, sia sul merito vi erano già state pronunce, passate in giudicato, della stessa CTR, nonchè del Tribunale di Foggia e di questa stessa Corte.

Nei confronti della sentenza ha proposto ricorso per cassazione la spa con due motivi attinenti alla giurisdizione, cui resiste con controricorso la Clear Channel Jonny Pubblicità spa, entrambi – il ricorso ed il controricorso illustrati con memorie.

Diritto

MOTIVI DELIA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva, con riguardo alla mancata estensione del contraddittorio al Comune di Foggia, chiamato nel giudizio di appello, in materia di tributi locali, “qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 15 che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie” (ex multis, Cass. n. 1138 del 2008).

Con il primo motivo, la ricorrente denunciando, fra l’altro, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 contesta la giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la controversia concerne non il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (c.d. CIMP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62 (avente natura tributaria), bensì il canone di concessione, di natura ricognitoria – ossia “un corrispettivo dovuto dal privato a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell’Amministrazione concedente sulla porzione di area pubblica” -, richiesto dal Comune di Foggia per l’installazione sul proprio territorio di impianti pubblicitari; con il secondo motivo denuncia “l’erroneità della sentenza per asserita formazione del giudicato esterno”.

La controricorrente ha invocato l’autorità di giudicato esterno nel presente giudizio di varie pronunce, sia del giudice ordinario che del giudice tributario.

Premesso che l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, la deduzione è fondata.

Assume decisivo rilievo, in particolare, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 241/07/14 del 4 febbraio 2014 (che la controricorrente ha depositato unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c.), passata in giudicato, come risulta dalla relativa attestazione.

Tale pronuncia, infatti, concerne ingiunzioni di pagamento, emesse dall’AIPA spa nei confronti della Clear Channel Jolly Pubblicità spa, del “canone di concessione per impianti adibiti alle affissioni dirette” in relazione agli anni 2008, 2009 e 2010; la Commissione, adita in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale di Foggia, ha accolto – previa, peraltro, espressa conferma della propria giurisdizione – il ricorso della contribuente ed annullato le ingiunzioni impugnate.

La sentenza, pertanto, possiede tutti i requisiti (identità delle parti, identità del rapporto d’imposta anche quanto agli anni di riferimento, decisione sul merito della pretesa) idonei ad attribuirle, nel presente giudizio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, autorità di giudicato esterno sulla giurisdizione, la quale, pertanto, non può più essere oggetto di contestazione (cfr. Cass., sez. un., nn. 29531 del 2008, 18499 del 2009, 21065 del 2011, 22745 del 2014, nonchè Cass., sez. un., n. 20623 del 2015, relativa a fattispecie analoga alla presente).

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Va, invece, respinta la richiesta della controricorrente di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione del fatto che la decisione si fonda sull’esistenza di un giudicato esterno formatosi in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquidate in Euro 5000 per compensi, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

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