Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23223 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23223

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22597-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI,L0 STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1842/44/2015 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 5 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza n. 320/23/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IRPEF ed altro 2005. La CTR in particolare osservava che il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso in questione doveva essere fissato al 12 aprile 2008, giorno di pubblicazione della ordinanza della Corte UE, che ne riconosceva il relativo diritto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimato non si è costituito.

All’adunanza del 5 aprile 2017, in seguito a riconvocazione dall’adunanza dell’ 11 gennaio 2017, il Collegio con ordinanza interlocutoria disponeva il rinvio a nuovo ruolo, con termine di giorni 40 per il deposito di note sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’osservanza del principio di diritto di cui alla sentenza n. 14594/2016 delle SU civili di questa Corte con riguardo alla rinnovazione della notifica del ricorso avvenuta il 10 marzo 2016, essendo la prima notifica avviata il 22 settembre 2015 senza tuttavia che si perfezionasse la procedura correlativa ed essendo la sentenza impugnata stata depositata il 24 febbraio 2015.

L’avvocatura erariale ha depositato le note autorizzate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Come già sopra detto, la sentenza impugnata è stata depositata il 24 febbraio 2015 e la prima notificazione del ricorso per cassazione, tenuto conto del periodo intermedio di sospensione feriale, è stata avviata entro il termine decadenziale “lungo” il 22 settembre 2015, ma tuttavia non si è perfezionata.

Dalle note autorizzate dell’avvocatura erariale si desume che, trattandosi di notifica presso il procuratore domiciliatario avv. B.M., il 15 gennaio 2016 si è richiesto all’Ordine degli avvocati di Napoli informazioni circa l’eventuale trasferimento di detto legale, ricevendo in data 23 febbraio 2016 conferma che il medesimo manteneva lo studio nel luogo ove nella prima procedura notificatoria se ne era attestata l’irreperibilità. Quindi nuovamente richiesto all’Ufficiale giudiziario di Napoli di procedere alla rinnovazione della procedura secondo tale indicazione, tale ufficio acclarava che l’avv. B. si era effettivamente trasferito in Scafati, comune del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore. Per mezzo dell’Ufficiale giudiziario di quel Tribunale finalmente in data 10 marzo 2016 la notifica dell’impugnazione era eseguita con consegna a mani proprie del difensore domiciliatario del contribuente.

In base a tale acclarata cronologia degli eventi relativi alla procedura di notificazione del ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile.

Pur vero infatti che la sentenza delle SU civili richiamata nell’ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2017 è successiva alle vicende della procedura notificatoria medesima, tuttavia essa risulta intempestiva anche sulla scorta della precedente, consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso” (Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013, Rv. 627938 – 01).

Non può infatti considerarsi “ragionevolmente contenuto” il termine intercorrente tra il 24 settembre 2015 (data della prima notifica fallita) e quello del 15 gennaio 2016 (data della richiesta di informazioni all’Ordine degli avvocati di Napoli), non essendo peraltro provato, stringentemente come necessario trattandosi di un termine processuale perentorio, che la restituzione del plico raccomandato inerente la prima procedura notificatoria sia avvenuta in prossimità della data nella quale, con detta richiesta di informazioni, la ricorrente ha dato avvio alla rinnovazione della procedura stessa.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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