Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23222 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3451-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPARTA DI G.I. SAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDO, che la rappresenta e

difende unicamente all’avvocato MASSIMO COCCIA, giusta procura in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udivo il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udivo per il controricorrente l’Avvocato FEIRA per delega

dell’Avvocato COCCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 137/2013 la CTR di Milano rigettava l’appello proposto da Agenzia delle Entrate nei confronti della società Sparta s.a.s. di G.I. & C. avverso la sentenza n. 48/2012 della CTP di Lecco con cui era stato accolto l’impugnazione della contribuente relativo all’avviso di liquidazione avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro per mancata presentazione nel termine di legge del certificato attestante il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazione fiscali con riferimento al trasferimento di vari mappali.

Il Giudice di appello riteneva che la sentenza impugnata avesse correttamente inquadrato la fattispecie tra le agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina facendo riferimento alla certificazione provvisoria prevista dalla L. n. 604 del 1954, alla quale rinvia il D.L. n. 99 del 2004.

Osservava che nel caso in esame sia G. che la società contribuente avevano prodotto in atti le certificazioni attestante il riconoscimento in data 5.6.2009 della qualifica di imprenditore agricolo professionale riferita ad entrambi.

Rilevava poi che il ritardo con cui era stata acquisita tale certificazione non era ascrivibile alla società contribuente che ne aveva fatto tempestiva richiesta.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso la società Sparta di G.I. eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 345 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, e della L. n. 604 del 1954, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’Amministrazione finanziaria critica il ragionamento seguito dal giudice di appello laddove sostiene che il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4, consentirebbe un rinvio alla L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, sicchè anche la società agricola, qualificata come “imprenditore agricolo professionale” potrebbe usufruire dell’agevolazione fiscale presentando il certificato attestante la qualifica di coltivatore diretto.

Afferma in particolare che tale interpretazione sarebbe in contrasto con il dettato normativo confondendo la figura di imprenditore agricolo professionale con quella di coltivatore diretto.

Evidenzia pertanto che la società agricola per fruire delle agevolazioni fiscali avrebbe dovuto presentare la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e non quella relativa alla qualifica di coltivatore diretto di G.I..

Richiesta che era stata inoltrata con un ritardo di circa tre anni e tre mesi rispetto alla data di registrazione del contratto imputabile alla sola società contribuente.

Con un secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Osserva che in relazione al fatto decisivo costituito dalla richiesta di certificazione la CTR avrebbe errato nel valutare che la richiesta contestuale al rogito seguita da certificazione provvisoria era riferita al solo G. e non alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ma a quella di coltivatore diretto.

Per priorità logico giuridica va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

La controricorrente sostiene che l’Amministrazione finanziaria avrebbe mutato in sede di appello la causa petendi originariamente fondata sulla corretta applicazione della L. n. 604 del 1954, e successivamente invece basata sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004.

L’eccezione è infondata.

La società Sparta s.a.s ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali spettanti alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, delle quali la contribuente avevano beneficiato relativamente all’atto di acquisto di terreni agricoli stipulato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS). La revoca era stata disposta sul presupposto della mancata produzione del certificato prescritto nei termini previsti dalla legge.

I benefici invocati dalla società si fondavano sulla L. n. 99 del 2004, ed era pertanto onere della contribuente come per regola generale in tema di agevolazioni, dimostrare a fronte della contestazione mossa dall’amministrazione la sussistenza dei requisiti per poterne fruire.

Ne consegue che il richiamo operato dall’Amministrazione in sede di costituzione alle norme della L. n. 604 del 1954, art., in assenza di regolamentazione sulle formalità da seguire per ottenere i benefici fiscali non contenuta nel D.Lgs. n. 99 del 2004, non può essere inteso come mutamento della causa petendi.

Detto richiamo, come emerge dalla lettura della memoria di costituzione,era unicamente riferito alla possibilità della contribuente di produrre al momento della stipula dell’atto una certificazione provvisoria attestante il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni in attesa del rilascio di quella definitiva.

Ed è in questi termini che è stata inquadrata la fattispecie dal Giudice di appello il quale ha correttamente escluso un errore nella qualificazione della domanda da parte della CTP chiarendo che il riferimento alla L. n. 604 del 1954, era da intendersi come normativa legittimante il rilascio della certificazione relativa all’imprenditore agricolo professionale.

Ciò posto i due motivi di ricorso che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono infondati.

Va premesso che il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, per gli aspetti che qui rilevano prevede che “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e il possesso per le società di persone almeno per un socio della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

E’ pertanto la qualità di imprenditore agricolo professionale del socio che propaga alla società tale qualità.

Deve ritenersi che in tanto quest’ultima possa essere ammessa all’agevolazione, in quanto il socio ne consente ed attribuisce la veste IAP.

La Ctr ha ritenuto che la certificazione provvisoria era certamente riferita all’imprenditore agricolo professionale spiegando la ragione del suo convincimento fondato sul fatto che “la Provincia di (OMISSIS), con quel documento aveva dato atto che la pratica era relativa “alla certificazione del Notaio N. (OMISSIS) e riferito al mappale nn. (OMISSIS) in Comune di (OMISSIS)” e che con tale atto erano state chieste le agevolazione previste dal D.Lgs. n. 99 del 2004, e chiarendo che la menzione della L. n. 604 del 1954, era finalizzato a precisare la normativa legittimante il rilascio.

La ricorrente allega presunti errori di interpretazione della domanda in modo generico e apodittico e comunque senza il rispetto dei limiti entro i quali tali errori possono essere dedotti nel giudizio di cassazione.

Operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110).

Le argomentazioni critiche poste a fondamento del ricorso sono dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Anche le censure mosse su tale piano si appalesano poi eccedenti dai presupposti e dai limiti entro i quali una tale censura è consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Per il resto va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 2019 n. 12259).

La Ctr ha ritenuto con una valutazione non sindacabile in questa sede che la certificazione provvisoria richiesta dal socio fosse riferita alla qualità di imprenditore agricolo professionale che per espressa disposizione normativa come si è detto si estende alla società ed ha rilevato che il ritardo nel rilascio della certificazione fosse ascrivibile unicamente agli uffici preposti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese vanno poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 2900,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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