Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23222 del 15/11/2016
Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, (ud. 03/11/2015, dep. 15/11/2016), n.23222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6499-2014 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA
26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, che lo
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro-tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 3538/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 11/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
uditi gli avvocati Giuseppe FABIO, Immacolata CORSINI dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.S. propose ricorso in appello al Consiglio di Stato nei confronti dell’ordinanza cautelare con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio gli aveva negato la sospensione del Decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 7 dicembre 2012 con il quale, nell’ambito del corso concorso selettivo di formazione indetto dal Ministero dell’istruzione il 22 novembre 2004 per il reclutamento di dirigenti scolastici, veniva approvato l’elenco dei candidati ammessi all’orale ed i verbali della Commissione d’esame – fra i quali, in particolare, il verbale di fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e di predisposizione delle tracce delle prove scritte -, ed aveva così disatteso la richiesta, avanzata in via cautelare, di ammissione con riserva alla prova orale relativa al medesimo concorso.
Nei confronti dell’ordinanza, depositata l’11 settembre 2013, con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare, il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’istruzione e dell’università e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia resistono con unico controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo M.S., denunciando “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 2 e art. 55, n. 9 all’art. 134 c.p.c., all’art. 161 c.p.c. per omessa/insufficiente motivazione”, si duole della carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
L’impugnazione si rivela inammissibile, anzitutto in quanto il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. sez. un., 8 marzo 2006, n. 4915). Ed “il provvedimento cautelare emesso dal giudice amministrativo (al pari di quello emesso dal giudice ordinario) non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito, sicchè esso, pur quando coinvolge posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure sul punto della giurisdizione” (Cass., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21677).
In secondo luogo, perchè con il ricorso in esame non viene in alcun modo dedotta una questione di giurisdizione, ma solo la carenza di motivazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016