Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23222 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21528-2016 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

KROGH, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PERSIANI;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA CERVIA;

– controricorrente –

MA.IL., MA.PA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1399/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta da M.E. nei confronti di B.M.G. (erede del proprio debitore Me.Gi.) e di Ma.Il. e Ma.Pa. per sentir dichiarare l’inefficacia di due successivi atti con cui un immobile relitto da Me.Gi. era stato dapprima venduto dalla B. a Ma.Il. e poi (a distanza di appena otto giorni) alienato da quest’ultima alla zia Ma.Pa. (ex convivente del figlio del debitore defunto);

la B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; ha resistito il M. a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2901 cod. civ., è inammissibile: non prospetta alcun errore in cui la Corte sarebbe incorsa nella ripartizione dell’onere probatorio, ma si limita a contestare genericamente l’utilizzo delle presunzioni, che assume non congruamente motivate per il solo fatto che il giudice di appello ha mostrato di fare proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure;

il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2901 cod. civ. “per erronea applicazione dei presupposti dell’azione revocatoria”, sul rilievo che non sussisterebbe nè l’elemento oggettivo dell’eventus darmi (in quanto il bene era gravato da ipoteche e pignoramenti che avrebbero comunque impedito al M. di soddisfarsi su di esso) nè quello soggettivo (atteso che Ma.Il. non aveva rapporti di parentela con la B. e il fatto che la seconda acquirente – Ma.Pa. – fosse zia di Il. e, al tempo stesso, ex convivente del figlio della B. valeva unicamente a dar conto delle ragioni per cui la prima acquirente era venuta a conoscenza dell’intenzione della B. di vendere l’immobile), tanto più che il prezzo di vendita era congruo, tenuto conto dei pesi gravanti sull’immobile;

il motivo è inammissibile in quanto – in relazione all’elemento oggettivo – è eccentrico rispetto al contenuto della sentenza (che ha accertato come, al momento della prima vendita, l’ipoteca fosse stata ormai cancellata e il relativo debito risultasse estinto) e – in relazione all’elemento soggettivo – investe un apprezzamento di merito (che fa perno anche sulla stretta contiguità temporale dei due atti) che non è sindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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