Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23221 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 761-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA 2B SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati

CLAUDIO LOMBARDI, FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI, giusta procura in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta e chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato RIZZO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

La società Edilizia 2B s.r.l. impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate all’Amministrazione finanziaria sulla base dell’avviso di liquidazione notificato alla società in data 11.11.2010.

La contribuente rilevava di aver acquistato un terreno edificabile in data 1.8.2005 in località (OMISSIS); di aver chiesto il regime agevolato fiscale previsto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25; di non aver completato l’edificazione del terreno nel quinquennio stabilito dalla norma; di aver ricevuto in data 11.11.2010 avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte e di averle versate in data 29.12.2010 senza svolgere alcuna contestazione nelle sedi giudiziarie; di aver presentato alla predetta amministrazione istanza di rimborso a seguito dell’emanazione del decreto n. 225 del 2010, emesso il 29.12.2010 convertito in L. in data 26 febbraio 2011, con cui veniva prorogato da 5 a 8 anni il termine previsto per il completamento dell’intervento edilizio ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola.

Con sentenza n. 209/2012 la CTP respingeva il ricorso ritenendo che la proroga del termine non potesse incidere sui rapporti come quelli in esame già esauriti alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Edilizia 2B s.r.l. cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 109/2013 la CTR accoglieva il gravame.

Osservava infatti che alla data del 29.12.2010 il rapporto tributario non poteva considerarsi definito in quanto l’intervenuto pagamento non aveva esaurito il rapporto tributario ed il termine per impugnare il predetto avviso non era interamente decorso.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 2011, art. 1, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, e relativo allegato contenente modificazioni ed integrazioni allo stesso attraverso l’introduzione dell’art. 2, comma 23, violazione della L. n. 400 del 1988, art. 15.

Sostiene che il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, introdotto nella richiamata legge di conversione avrebbe natura sostitutiva, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, sicchè allo stesso doveva riconoscersi una efficacia ex nunc e non retroattiva come invece rilevato in sentenza.

Con un secondo motivo si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che il giudice del gravame avrebbe non correttamente ritenuto non acquisito agli atti di causa un documento attestante la precedente dichiarazione di rinuncia parziale alle agevolazione in realtà allegato alle controdeduzioni.

Osserva che tale vizio motivazionale avrebbe inficiato l’iter logico seguito portando ad una conclusione diversa laddove si fosse tenuto conto di tale documentazione.

Il primo motivo è fondato.

Il presupposto della vicenda in esame (ossia, il pagamento della maggiore imposta rideterminata nell’avviso di liquidazione) ha la peculiarità di essersi svolto nel periodo compreso tra l’emissione del 29 dicembre 2010, n. 225, e la sua conversione, disposta con la L. n. 10 del 2011, con cui è stato prorogato il termine da 5 ad 8 anni per il completamento degli interventi edilizi ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale (imposta di registro 1%, catastale e ipotecaria in misura fissa).

Si pone quindi il problema di valutare gli effetti di un decreto legge convertito con modifiche.

In questa prospettiva va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che si è orientata nel senso di ritenere che le modifiche apportate in sede di conversione abbiano efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ove siano integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto-legge; laddove in tutti gli altri casi la normativa risultante dalla conversione ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9386 del 10/05/2016Cass. 2018 n. 30246).

Ciò posto si deve ritenere che la proroga del termine triennale veicolata attraverso l’inserimento del comma 23, alla originaria previsione contenuta nell’art. 2, non si debba leggere in termini di continuità con la previsione del decreto legge.

L’ampliamento dei termini costituisce una modifica sostitutiva della norma sicchè alla data del pagamento (29.12.2010) non dovevano ritenersi pienamente operanti gli effetti della proroga dei termini e quindi il diritto della contribuente a beneficiare dell’imposta di registro nella misura agevolata.

Detta norma è sopraggiunta quando il termine previsto per il completamento dell’intervento edilizio era ormai spirato ed i relativi rapporti erano ormai esauriti.

In questo quadro non possono ritenersi sussistenti i presupposti per fruire dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente e posta a base dell’istanza di rimborso.

Il motivo va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con l’assorbimento del secondo motivo e con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione delle difficoltà interpretative in merito all’effettiva portata della L. di conversione 26 febbraio 2011.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 5000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA