Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23221 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16781-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), G.

D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

19.2.2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 19.2 – 2.3.2010 la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo l’appello proposto da G.D. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarò che l’appellante aveva diritto alla pensione di inabilità civile dalla data della revoca (13.9.2005) e condannò l’Inps al pagamento dei relativi ratei;

a fondamento del decisum, per quanto ancora qui rileva, osservò che, ai fini della prova del requisito economico, l’autocertificazione reddituale prodotta dall’interessato in prime cure “costituisce in ogni caso un indizio, che ben può essere integrato nel corso del giudizio di primo grado o, quanto meno, contestualmente all’atto d’appello”, sicchè, laddove il primo Giudice non abbia richiesto di integrare l’autocertificazione con documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate ed abbia rigettato la domanda, “ben può la parte produrre idonea certificazione in appello, così come ha fatto il G.”;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

gli intimati G.D. e Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. va osservalo che, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, dal cui orientamento non si ravvisano ragioni per discostarsi, le dichiarazioni sostitutive sono idonee a comprovare, fino a risultanza contraria, le situazioni a cui la dichiarazione stessa si riferisce nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con essa instaurati, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esser loro riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dall’onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 5167/2003;

Cass., nn. 24216/2004; 1458/2005; 15528/2005; 5034/2007; 13321/2008;

12131/2009);

ne consegue che, non potendo attribuirsi qualsivoglia valore probatorio, neppure indiziano, all’autocertificazione reddituale prodotta in primo grado, il G. era da ritenersi decaduto dalla prova, su di lui incombente, del requisito economico, con conseguente inammissibilità di eventuali produzioni in grado di appello finalizzate a colmare la suddetta lacuna probatoria;

va ancora aggiunto che nessuna valenza ai fini de decidere può essere attribuita al rilievo della Corte territoriale secondo cui il G. era già in possesso di tutti i requisiti, ivi compresi quelli reddituali, quanto meno sino al giorno della revoca, atteso che ciò che avrebbe dovuto essere provato era il possesso di quei medesimi requisiti per il periodo successivo;

3. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda;

le spese afferenti all’intero processo, nella misura liquidata come in dispositivo, e quelle di CTU, nella misura già liquidata nei gradi di merito, vanno poste, seguendo la soccombenza, a carico del G..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna la parte resistente alla rifusione delle spese dell’intero processo in favore dell’Inps, che liquida:

quanto al primo grado in Euro 600,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al secondo grado in Euro 800,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al presente giudizio di cassazione in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari;

il tutto oltre ad accessori come per legge;

pone definitivamente a carico dell’intimato G.D. le spese di CTU, nella misura già liquidata nei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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