Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23221 del 04/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.04/10/2017),  n. 23221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21209-2016 proposto da:

T.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO NATALI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. ARL, in persona del

Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 756/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva negato alla T. il risarcimento del danno per asserita mala gestio dell’assicuratrice convenuta in relazione all’infortunio occorso ad C.A. (che, uscendo dal ristorante della società Tre Lanterne, in nome e per conto della quale era stata stipulata la polizza, era precipitata in un dirupo non adeguatamente segnalato);

la Corte ha osservato che non era emerso che la compagnia assicuratrice fosse in condizione di quantificare il danno subito dalla danneggiata e di procedere al pagamento prima dell’adozione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., a seguito della quale l’intero massimale venne effettivamente versato; ha aggiunto che risultava “infondata anche l’argomentazione difensiva secondo cui già nel 1994 era possibile concludere una transazione con la danneggiata e che ciò non era avvenuto a causa della condotta della compagnia assicuratrice”, in quanto erano stati proprio gli assicurati a dichiararsi non disponibili a versare l’importo eccedente il massimale preteso dalla danneggiata per concludere la transazione;

la T. ha proposto ricorso per cassazione (affidato a due motivi) cui ha resistito la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), la ricorrente contesta che l’assicurazione non disponesse degli elementi necessari per quantificare il danno e assume che la compagnia avrebbe dovuto versare il massimale quantomeno dal momento in cui era stato autorizzato il sequestro conservativo (1993) e, ancor di più, dal momento in cui era stata pronunciata la sentenza penale di primo grado (1994);

il secondo motivo deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame in relazione ad un punto della domanda” e censura la sentenza per non avere speso “una sola parola” in merito alla richiesta di ristoro delle spese giudiziali sostenute dalla ricorrente nei giudizi civili e penali;

il primo motivo è inammissibile per evidente genericità delle censure, che non individuano specifici fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame, ma si limitano a sostenere l’erroneità delle conclusioni cui era pervenuta la Corte, sollecitando pertanto un’opposta valutazione di merito che è tuttavia inibita in sede di legittimità;

il secondo motivo – anch’esso generico – resta assorbito; le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2017

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