Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23220 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4290-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.U., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si riporta;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE LUCA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. D.S.U. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’agenzia delle entrate aveva elevato il valore di un’area edificabile sita in Comune di (OMISSIS), compravenduta con atto (OMISSIS), da Euro 1.325.000,00 ad Euro 7.507.000,00. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR del Lazio sul rilievo che il contribuente, con atto d’obbligo, aveva vincolato a verde pubblico e servizi pubblici parte del terreno pari a metri quadrati 12.543. Nel conseguiva che la censura dell’ufficio, con cui si riteneva dovessero essere confermati i valori dell’area relativi alla zona adibita a verde pubblico e servizi pubblici, non era fondata poichè dall’atto pubblico stipulato tra la società costruttrice e il Comune di Roma redatto nel 2009 risultavano valori reali inferiori a quelli conteggiati dall’agenzia del territorio e adottati nell’atto di rettifica.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a tre motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate censura sotto il profilo dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, la sentenza della CTR la quale, sulla base della sola considerazione che parte del terreno era stata destinata a verde pubblico e servizi pubblici, ha annullato l’intero atto impositivo. Ciò facendo la CTR non ha tenuto conto delle ulteriori censure svolte dall’ufficio avverso la sentenza della CTP riguardanti il valore che doveva essere attribuito al restante terreno edificabile, pari a metri quadrati 9.216, posto che dovevano considerarsi corretti il metodo ed i calcoli effettuati dall’agenzia del territorio nella perizia di stima agli atti.

2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52, in quanto la CTR ha preso a fondamento della propria decisione documenti – quali l’atto d’obbligo, lo stralcio del progetto di civile abitazione con descrizione planimetrica del terreno approvato dal Comune di Roma – che risalivano al 2009, ovvero a data posteriore al (OMISSIS), data di stipula del contratto di compravendita, con riferimento alla quale andava determinato il valore del terreno. Inoltre la CTR non ha considerato che, pur volendo ritenere sussistente il vincolo di parte del terreno a verde pubblico e servizi pubblici, non per questo tale parte non avrebbe potuto considerarsi suolo edificatorio, posto che l’esistenza di vincoli avrebbe potuto rilevare solo per la concreta determinazione del valore economico, senza inficiare la natura edificabile dell’area.

3. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono ammissibili e fondati. Sono ammissibili poichè con i motivi proposti la ricorrente ha correttamente inquadrato nel paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, il vizio lamentato che è stato prospettato come insufficiente motivazione per non aver la CTR motivato in ordine a specifiche censure da ritenersi distinte e non sovrapponibili a quelle esaminate.

I motivi sono, poi, fondati in quanto la CTR ha annullato in toto l’avviso di accertamento sul rilievo che l’area vincolata a verde pubblico e servizi pubblici, pari a metri quadrati 12.543, era stata fatta oggetto di cessione al Comune di Roma nell’anno 2009 ad un valore inferiore a quello conteggiato dall’Agenzia del territorio, senza tener conto che le censure dell’Ufficio erano incentrate non solo sulla natura di tale area, dipendente dalla vigenza o meno del vincolo, ma anche sul valore da attribuire alla restante area. Ciò facendo la CTR ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia che era stato oggetto di discussione ed ha omesso di adottare la decisione in ordine al concreto valore da attribuire al fondo. Occorre invero considerare che nel contenzioso tributario, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, in caso di accoglimento del ricorso, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi che si versi di vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi (ex multis, Cass. n. 17127 del 03/08/2007)

4. Il terzo motivo è parimenti ammissibile e fondato. E’ ammissibile poichè il riferimento all’atto d’obbligo, allo stralcio del progetto di civile abitazione con descrizione planimetrica del comune di Roma e all’atto di cessione del 2009 è contenuto nella sentenza impugnata, di talchè non era onere della ricorrente produrlo o trascriverne il testo nel ricorso al fine dell’autosufficienza dello stesso onde affermarne l’irrilevanza nel giudizio de quo. Vero è che la CTR ha accertato in fatto, con giudizio insindacabile in questa sede se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che dai documenti esaminati, fatta eccezione per l’atto di cessione del 2009, il vincolo a verde pubblico e servizi pubblici della parte del terreno pari a metri quadrati 12.543 era sussistente alla stipula dell’atto (OMISSIS). Ma sulla base di tale premessa logica la CTR avrebbe dovuto pervenire alla concreta determinazione del valore venale del terreno tendo conto del principio più volte espresso dalla Corte di legittimità secondo cui la vocazione urbanistica di un immobile deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, sicchè il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non influisce sulla destinazione del bene attribuita dallo strumento urbanistico generale e, quindi, non fa diventare l’immobile stesso di natura agricola, ma incide solo sulla determinazione della base imponibile (ex multis, Cass. n. 8563/2019; 27426/2018). La circostanza che per parte dell’area sia stata prevista una limitata edificabilità connessa alla destinazione a verde pubblico o servizi pubblici influisce solamente sul valore in concreto attribuibile alla stessa, senza che venga meno per ciò solo la vocazione edificatoria. La CTR non ha dato conto delle possibilità edificatorie, ancorchè limitate, del terreno vincolato a verde pubblico ed edifici pubblici, cui avrebbe dovuto conseguire la concreta attribuzione di valore ai fini impositivi.

5. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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