Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23220 del 08/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16026-2010 proposto da:
B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI
MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLI EDMONDO, giusta
delega alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MASTERSERVICE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 453/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA
dell’1.10.09, depositata il 15/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 1.10 – 15.12.2009 la Corte d’Appello di Broscia ha respinto l’impugnazione proposta da B.A. nei confronti della Masterservice srl avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda della Società di condanna al rilascio dell’immobile detenuto in forza di rapporto di lavoro a seguito dell’estinzione del rapporto stesso;
a sostegno del decisum la Corte territoriale, rilevato che il B. era rimasto contumace in prime cure, che non sussistevano le condizioni per la sua rimessione in termini e che era pertanto incorso nelle decadenze di cui all’art. 416 c.p.c., osservò che tutti i motivi di appello si fondavano su fatti impeditivi o estintivi del diritto a rilascio (pretesa illegittimità del licenziamento; transazione intervenuta prima dell’inizio del procedimento) e, dunque, di eccezioni in senso stretto per la proposizione delle quali si era verificata la decadenza; avverso l’anzidetta sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;
l’intimata Masterservice srl in persona del liquidatore non ha svolto attività difensiva;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della transazione intervenuta fra le parti;
il motivo, anche a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione in ordine alla rilevanza della tardiva allegazione della circostanza, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto il contenuto della transazione che si assume essere stata stipulata inter partes.
3. con il secondo motivo il ricorrente contesta di essere decaduto dalle eccezioni svolte, assumendone la natura di mere difese, proponibili per la prima volta anche in appello;
la censura è manifestamente infondata, poichè le eccezioni svolte si fondano su fatti che, a mente dell’art. 416 c.p.c., avrebbero dovuto essere allegati con la memoria di costituzione di primo grado e in relazione ai quali, con il medesimo atto, avrebbero dovuto essere offerte le prove;
4. il ricorso va pertanto rigettato;
non è luogo a provvedere per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011