Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2322 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12605-2013 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUIDO UBERTO TEDESCHI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCATOLIFICIO MAGNANI SRL, in persona del rappresentante legale Maria

Capitani, ALL PACK DI C.M. SNC, in persona del

rappresentante legale C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

IEGIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCELLO ABBATI,

AMERIGO GHIRARDI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 928/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 22.11.2012 n. 928 ha rigettato l’appello proposto da G.A. e confermato la decisione di prime cure che aveva revocato i decreti ingiuntivi emessi nei confronti di Scatolificio Magnani s.r.l. e di All Pack s.n.c. di C.M. & C. relativi al pagamento di canoni oggetto di contratto di locazione stipulato dalle società con la madre dell’appellante.

I Giudici di appello rilevavano che il G., nel ricorso presentato nella fase monitoria aveva affermato di essere creditore delle società limitandosi a produrre un unico contratto di locazione stipulato dalla madre sig.ra A. con Scatolificio Magnani s.r.l..

Alcun altro documento era stato prodotto nel corso del giudizio di opposizione volto a contrastare la eccezione, proposta dalle società opponenti, di difetto di titolarità attiva del rapporto locativo, dovendo ritenersi tardivo il deposito delle ordinanze di convalida di sfratto effettuato soltanto con le memorie conclusive autorizzate ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 2, e risultando indimostrata la qualità di locatore del G. dagli atti processuali e dai documenti ritualmente allegati dalle parti in primo grado, dai quali emergeva soltanto che l’appellante si era interessato della materiale gestione dei rapporti con i conduttori, per conto della madre. Non ricorrevano inoltre i presupposti per l’esercizio del potere istruttorio officioso del Giudice ex art. 421 c.p.c., in quanto i documenti prodotti erano tutti di formazione anteriore allo svolgimento della causa ed il Giudice non era tenuto ad integrare la prova del difetto di legittimazione attiva.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dal G. che ha dedotto vizi di diritto sostanziale e processuale e vizio di motivazione.

Resistono con un unico controricorso entrambe le società.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza di appello:

– per violazione degli artt. 1362 ss. c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– per violazione dell’art. 437 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

2. La Corte territoriale ha confermato il diniego di accesso alla prova documentale (atti di intimazione per finita locazione con citazione per la convalida, nei quali l’intimante agiva dichiarando la sua qualità di “unico erede” della sig.ra A.B. in G.) prodotta tardivamente in primo grado dal G., soltanto con le memorie conclusive autorizzate ai sensi dell’art. 429 c.p.c., comma 2.

3. Il Giudice di appello ha inoltre ritenuto che alcun elemento dimostrativo della qualità di locatore del G. emergesse dagli atti processuali e dai documenti ritualmente depositati dalle parti in primo grado, rilevando che non vi fossero le condizioni per esercitare il potere istruttorio officioso, in quanto lo stesso si sarebbe risolto in una “relevatio ab onere probandi”: la domanda del G. si palesava, infatti, inammissibile per carenza di “legitimatio ad causam”, essendosi limitato l’appellante ad affermare, nei ricorsi per decreto ingiuntivo, di essere creditore nei confronti della società e di volere azionare i diritti nascenti dal contratto di locazione stipulato dalla proprietaria-locatrice sig.ra A. con le società.

4. Tali statuizioni vengono investite dal G.:

a) sotto il profilo della violazione di norma processuale, sostenendo che la produzione di “atti giudiziari” (relativi alla fase sommaria) è sempre consentita e non va incontro a decadenze;

b) sotto il profilo della erronea applicazione dei criteri legali di ermeneusi degli atti negoziali, sostenendo che gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo introduttivi del giudizio di primo grado (nei quali erano formulate anche domande riconvenzionali subordinate di risarcimento danni), nonchè le memorie di costituzione e risposta delle società in grado di appello, avrebbero dovuto indurre il Giudice a ritenere ammessa o comunque non contestata la titolarità attiva del rapporto in capo al G..

5. Il motivo è fondato.

6. Come noto nella seconda fase del giudizio che segue alla prima fase del procedimento monitorio e che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l’opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell’atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate da quest’ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno.

7. Nella specie l’opposto era, pertanto, tenuto a fornire prova della titolarità della posizione soggettiva attiva, vantata in giudizio, in quanto trattandosi di un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

8. Come emerge dagli atti la prova era stata offerta mediante la produzione di due ordinanze di convalida di licenza per finita locazione emesse in data 5.12.2008 in calce agli atti di intimazione unitamente ai quali sono state notificate a ciascuna delle due società conduttrici in data 7.11.2008 dal difensore di G.A. “quale unico erede” della originaria locatrice A.B. in G..

Tali ordinanze di convalida, non opposte, hanno acquistato efficacia di giudicato sulla esistenza e validità del rapporto locativo e quindi anche in relazione all’elemento della fattispecie costituito dalla riferibilità in capo all’erede della titolarità attiva del rapporto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 04/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 20067 del 19/07/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 8013 del 02/04/2009).

9. Orbene questa Corte ha più volte affermato che l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011).

Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, appaiono ostativi alla applicazione alla cd. “eccezione di giudicato” delle preclusioni previste per le fasi processuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011, in motivazione, secondo cui ” il giudicato, così come il jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni”, in tal caso “il giudice di merito deve rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il contraddittorio sull’eccezione di giudicato, ma anche al fine di consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità”), nonchè alla applicazione del divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello ex art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo riformato dalla L. n. 69 del 2009 – applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado pendente alla data 4.7.2009 di entrata in vigore della legge: L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2 – ma anteriore alla modifica dettata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. 0b) conv. in L. n. 134 del 2012) ovvero ex art. 437 c.p.c., comma 2, come ha avuto modo di evidenziare questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011, con riferimento ad analoga norma – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 – relativa all’appello nel giudizio tributario).

L’unica condizione cui è subordinata la eccezione di giudicato è data, dunque, soltanto dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della “regola di diritto” prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11889 del 22/05/2007).

10. Tanto premesso la Corte d’appello – nel ritenere la inammissibilità dell’allegazione della qualità di unico erede della locatrice nonchè della produzione in giudizio dei documenti attestanti l’accertamento con efficacia di giudicato della titolarità, in capo all’erede, dei rapporti di locazione, per essere incorso il G. nelle preclusioni istruttorie del primo grado di giudizio – non si è conformata ai principi di diritto sopra indicati, atteso che, indipendentemente dall’esito del giudizio di primo grado, l’appellante aveva reintrodotto, con i motivi di gravame, la questione inerente la titolarità attiva del rapporto controverso e la incontestabilità della stessa, comprovata “in base alla documentazione versata (anche in fase di gravame)” e, dunque, in base anche alle predette ordinanze di convalida non opposte, come risulta peraltro dalla stessa sentenza impugnata (nella parte relativa allo “svolgimento del processo”).

Il Giudice di appello non avrebbe dovuto, infatti, apprezzare i provvedimenti giurisdizionali indicati alla stregua di mere prove costituite la cui produzione in giudizio, eventualmente disposta ex officio, sottostava alle condizioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 all’art. 437 c.p.c., comma 2 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/2013; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5013 del 15/03/2016; id. Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6498 del 22/03/2011; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2729 del 11/02/2015), ma – in considerazione della efficacia di giudicato esplicata da tali ordinanze di convalida nel giudizio pendente – avrebbe dovuto rilevare che alcun ostacolo processuale si frapponeva, non soltanto alla allegazione del giudicato in ordine alla titolarità attiva del rapporto controverso, ma altresì al deposito delle ordinanze di convalide allegate all’atto di gravame, atteso che l’appellante non andava incontro ad alcuna preclusione probatoria in senso stretto.

12. In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, ed in conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna che, attenendosi a principi di diritto richiamati al paragrafo 9 della presente motivazione, procederà all’esame delle altre questioni di merito e delle eccezioni “riproposte” dagli appellati, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che, attenendosi ai principi di diritto indicati in motivazione al paragrafo 9, procederà a nuovo esame, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA