Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2322 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26769/2004 proposto da:

D.L.F. C.F. (OMISSIS), D.R.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA SEZIONE SECONDA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANGRISANI Daniele,

SANTORO RAFFAELE;

– ricorrenti –

contro

T.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell’avvocato

BELTRAMI SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO DE LUCA

Bruno;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2003 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Alberto Panuccio con delega dell’Avvocato Bruno

Russo De Luca difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese da distrarre in favore del difensore.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1989, D.L.F. e D.R.M. convenivano di fronte al tribunale di Salerno T.T. chiedendo, per quanto qui ancora interessa, la condanna di questi alL’eliminazione di una ringhiera installata sul lastrico solare di un edificio che da un lato affacciava su di un cortile comune, per cui poteva esercitarsi una insussistente servitù di veduta.

Il T., costituitosi, resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.

L’adito Tribunale, con sentenza del 1999, respingeva tale domanda attorea e regolava le spese.

Proponevano appello D.L. e D.R. e resisteva il T..

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 17.4/17.10.2003, respingeva l’impugnazione, osservando che il lastrico de quo era gravato da servitus altius non tollendi, ma che l’apposizione della ringhiera non pregiudicava alcuna delle condizioni di vantaggio, derivanti da ciò, del fondo dominante, mentre l’affaccio che la detta ringhiera consentiva per un breve tratto nel cortile comune non era da considerarsi illegittimo, atteso che era stata realizzata in modo da non pregiudicare nè la normale funzione della cosa nè la possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettata da altro comproprietario.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono sulla base di un solo motivo D.L. e D.R.; resiste con controricorso il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, ci si duole di violazione o falsa applicazione degli artt. 1063 e 1362 c.c.; in buona sostanza si sostiene che male la Corte campana avrebbe interpretato la clausola relativa alla servitus altius non tollendi inserita nell’atto di compravendita del (OMISSIS), privilegiando il criterio del minor aggravio per il fondo servente in luogo di quello della maggior tutela del fondo dominante.

La questione, fecalizzata sull’ambito della servitù de qua, appare per un verso mal posta e, per altro verso, assolutamente irrilevante ai fini che ne occupano.

Invero, richiamata la costante, consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte in ordine alla discrezionalità che connota l’interpretazione degli atti da parte del giudice del merito e rilevato che la scelta di un criterio interpretativo rispetto ad un altro rientra senza dubbio alcuno in tale ambito di discrezionalità, sicchè tale scelta non implica violazione di alcun canone ermeneutico nè impinge in vizi di irragionevolezza, devesi rilevare che la tesi secondo cui la servitus altius non tollendi non comprende in alcun modo il divieto di erigere sul fondo servente un accessorio come una ringhiera, di per sè assolutamente inidoneo a ledere le connotazioni tipiche di tale servitù che vanno ravvisate nella veduta e nell’aria di cui gode il fondo dominante in ragione del divieto di erigere costruzioni che tali beni possano ledere non possa essere assolutamente condivisa, e ciò a prescindere dal criterio interpretativo con cui si legga la clausola costitutiva si essa.

Come non può essere condivisa la tesi secondo cui, in forza della servitus altius non tollendi dovrebbe considerarsi inibito l’accesso ed il calpestio di persone sul fondo servente che, lo si ricorda, è costituito da un lastrico solare, atteso che altro e già chiarito è il senso che connota tale servitù.

In base alle considerazioni suesposte, e in relazione alle ragioni addotte a sostegno del presente motivo, che sono incentrate unicamente ed esclusivamente nell’ambito della servitus altius non tollendi, lo stesso deve essere respinto e, con esso, il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori, antistatari.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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