Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23219 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/09/2019), n.23219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26205-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata lo ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA ACCOGLIENZA FRATELLI A & L DI G.R., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

SINIBALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO CIRULLI,

giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 307/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 18/03/2014;

udita la rela2ione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIRULLI che si riporta agli

scritti e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 307/10/14, depositata il 18 marzo 2014, la CTR di l’Aquila, sezione staccata di Pescara, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, su ricorso della Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi G.R., aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Vasto, n. 395/2010 del 30 novembre 2010, con applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura del 3% (ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della tariffa).

A conferma della pronuncia impugnata, il giudice del gravame ha rilevato che la sentenza del giudice civile doveva ritenersi “ricognitiva del contratto di vendita definito tra le parti”, – contratto questo che, pertanto, doveva ritenersi concluso “… con effetti traslativi, alla data del 7.5.2007”, – e che, – nella parte in cui recava condanna dell’acquirente Bianchi S.r.l. al pagamento del prezzo (residuo) ancora dovuto (per Euro 5.085.000,00) – andava sottoposta a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa in quanto veniva, così, in rilievo un credito che costituiva “la parte residua ed integrante del corrispettivo già stabilito per la vendita di terreni siti in Vasto tra soggetti imprenditori, e quindi operanti in regime dell’Iva”.

2. – L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

Resiste, con controricorso, la Casa Accoglienza F.lli Alfonso e Luigi G.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della tariffa,.

Assume, in particolare, la ricorrente che nella fattispecie non poteva trovare applicazione il principio di alternatività, tra Iva e imposta di registro, posto dal D.P.R. n. 131 del 1986 (all’art. 40 e, quanto alla sentenza di condanna resa nel giudizio civile, all’art. 8, nota II, parte I, tariffa allegata) in quanto non vi era “nè atto pubblico nè alcun riscontro documentale – contabile dell’assoggettamento ad IVA della compravendita avvenuta tra la casa di accoglienza G.R. e la Bianchi Srl, nonostante, tra l’altro, fosse stato effettuato il pagamento di un acconto di caparra da parte della Bianchi Srl.”.

La sentenza impugnata, al pari di quella di prime cure, risultava, pertanto, meramente “ricognitiva di un atto di compravendita” e, così, fondata su fatti non “rilevanti ai fini del giudizio”, posto che “Il fatto che la compravendita sia avvenuta tra soggetti imprenditori ed abbia avuto ad oggetto la vendita di un terreno edificabile non prova che tale operazione sia stata assoggettata dalle parti ad iva, in mancanza di un atto pubblico e di riscontri contabili”.

2. – Il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.

3. – Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, i motivi posti a fondamento della richiesta di cassazione della sentenza debbono essere specifici in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, così che la parte ricorrente, – in via principale o incidentale, – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata; detti motivi, poi, sono connotati da tassatività in quanto il ricorso deve essere articolato su motivi tassativamente riconducibili, in maniera immediata ed inequivocabile, ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1. (v., per tutte, Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931).

Va soggiunto, poi, che, nella fattispecie, il motivo di ricorso denuncia una violazione di norme di diritto e non si correla ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata nè alle valutazioni probatorie operate dal giudice del gravame (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5).

3.1 – Tanto premesso, può, quindi, rilevarsi che, come questa Corte ha statuito secondo un consolidato principio di diritto, il regime legale dell’obbligazione tributaria, – qui con riferimento al principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, – ha carattere imperativo, e natura inderogabile, in quanto sottratto alle libere scelte delle parti; si è, difatti, osservato che “nei casi di imposizione alternativa il contribuente e ancora di più l’ufficio, hanno rispettivamente l’obbligo di corrispondere o di richiedere il tributo effettivamente dovuto e non quello per primo corrisposto o scelto dal contribuente in base a considerazioni soggettive” (v. già Cass., 9 aprile 1991, n. 3726 cui adde Cass., 21 febbraio 2019, n. 5225; Cass., 10 agosto 2010, n. 18524; Cass., 12 marzo 1996, n. 2021; Cass., 11 aprile 1996, n. 3427).

Non è, allora, conferente la censura che viene svolta con riferimento al difetto di prova che la compravendita immobiliare “sia stata assoggettata dalle parti ad iva, in mancanza di un atto pubblico e di riscontri contabili”, in quanto ciò che rileva, ai fini del principio di alternatività, è che l’operazione rientri nel campo di applicazione dell’Iva, seppur esente (cd. soggezione teorica; cfr., ex plurimis, Cass., 27 novembre 2015, n. 24268; Cass., 20 aprile 2007, n. 9403; Cass., 21 maggio 1990, n. 4577), e ciò, come si è rilevato, perchè il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.

3.2 – L’Agenzia ricorrente evoca, quanto all’ambito di applicazione del principio di alternatività, il principio di diritto secondo il quale, in tema di trasferimento di beni immobili, “per l’assoggettamento ad iva anzichè ad imposta di registro… è necessario avere riguardo alle concrete modalità ed al contenuto soggettivo ed oggettivo dell’atto”, ma non considera che proprio un siffatto accertamento, – che, come si è detto, non viene posto in discussione, – forma oggetto del decisum della gravata sentenza che, nel confermare la statuizione della CTP, ha (giustappunto) rilevato che la cessione immobiliare (di area edificabile) rientrava nel campo di applicazione dell’Iva in quanto conclusa tra imprenditori.

La denuncia di violazione, e falsa applicazione, di legge non è allora idonea a rimettere in discussione i presupposti fattuali della statuizione impugnata e, in particolare, che il trasferimento immobiliare (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4) sia stato posto in essere nell’esercizio abituale di un’impresa (accertamento, questo, cui si riferisce il precedente di questa Corte, dalla ricorrente evocato, costituito da Cass., 23 luglio 2008, n. 20253 a cui riguardo v., altresì, Cass., 30 luglio 2001, n. 10430).

4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia ricorrente.

Alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali della difesa e oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA