Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23219 del 08/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 08/11/2011), n.23219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14536-2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. PARRILLO LUCIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5945/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23.10.09, depositata il 16/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 23.10.2009 – 16.1.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da S.P. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato, per quanto ancora qui rileva, la domanda di riconoscimento de diritto alla pensione di inabilità civile, ravvisando la carenza del requisito socio reddituale stante la mancata produzione di qualsivoglia certificazione o attestazione al riguardo;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale S. P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;

l’Inps ha resistito con controricorso;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso nuove prove, siccome indispensabili ai fini del decidere, inerenti alla sua posizione reddituale;

il motivo è manifestamente inammissibile, non avendo la ricorrente neppure indicato in che tempi e modi sarebbe stata vanamente richiesta l’ammissione di prove al riguardo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14731/2006), nè essendo stato specificato il contenuto della certificazione reddituale che, contrariamente a quanto accertato nella sentenza impugnata, sarebbe stata depositata con il ricorso introduttivo;

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per essere stato ivi riportato un diverso cognome della parte appellante;

il motivo è manifestamente infondato, posto che l’errore denunciato costituisce un evidente refuso materiale in un contesto complessivo caratterizzato, sia nell’intestazione della sentenza, che nello svolgimento del processo, dall’esatta indicazione delle generalità della parte medesima;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

nulla sulle spese, stante la presentata dichiarazione reddituale in primo grado ai fini dell’esonero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011

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